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TITOLO I Il servizio sanitario nazionale
Capo I Principi ed obiettivi
Capo II Competenze e strutture
Capo III Prestazioni e funzioni
Capo IV PersonaleCapo V Controlli, contabilità e finanziamento
TITOLO II Procedure di programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale
TITOLO III Norme transitorie e finali
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TITOLO I
Il servizio sanitario nazionale
Capo I Principi ed obiettivi
Art. 1. I princìpi.
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante
il servizio sanitario
nazionale. La tutela della salute
fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana. Il
servizio sanitario nazionale è
costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle
attività destinati alla
promozione, al mantenimento ed al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza
distinzione di
condizioni individuali o sociali e
secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del
servizio.
L'attuazione del servizio sanitario
nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali,
garantendo la
partecipazione dei cittadini. Nel
servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento
con le attività e
con gli interventi di tutti gli
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale
attività comunque incidenti
sullo stato di salute degli
individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono
concorrere ai fini istituzionali del
servizio sanitario nazionale nei
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
Art. 2. Gli obiettivi.
Il conseguimento delle finalità
di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna
coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino
e delle
comunità;
2) la prevenzione delle malattie e
degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli
eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia
della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle
bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che
attengono alla salute
dell'uomo, nonché la
prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo
della loro alimentazione
integrata e medicata;
7) una disciplina della
sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci
e dell'informazione
scientifica sugli stessi
diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità
del prodotto;
8) la formazione professionale e
permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del
servizio sanitario
nazionale. Il servizio
sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli
squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con
la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed
eliminare
condizioni pregiudizievoli
alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli
strumenti ed i servizi
necessari;
c) le scelte responsabili e
consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per
assicurare la riduzione
dei fattori di rischio
connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per
la madre e la riduzione
del tasso di patologia e di
mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute
nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli
istituti di
istruzione pubblica e
privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con
ogni mezzo
l'integrazione dei soggetti
handicappati;
e) la tutela sanitaria delle
attività sportive;
f) la tutela della salute
degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che
possono concorrere alla loro
emarginazione;
g) la tutela della salute
mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici
nei servizi sanitari
generali in modo da
eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità
delle misure
terapeutiche, e da favorire
il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici; [h) la
identificazione e la
eliminazione delle cause
degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo] (2/a).
Capo II Competenze e strutture
Art. 3. Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.
Lo Stato, nell'ambito della
programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni,
gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di
cui
all'articolo 53, fissa i livelli
delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i
cittadini.
Art. 4. Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono
dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per
tutto il territorio
nazionale e stabilite le relative
sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera,
delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini
prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di
protezione;
4) tutela igienica degli
alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione
clinica e sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento,
conservazione e distribuzione del sangue umano. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e
periodicamente
sottoposti a revisione i
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di
esposizione relativi ad
inquinamenti di natura
chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro,
abitativi e
nell'ambiente esterno.
Art. 5. Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.
La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria,
attinente ad esigenze di
carattere unitario, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze
di rigore e di
efficacia della spesa sanitaria
nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta
allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni
del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda
con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
precedente
comma può essere delegato di volta
in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione
economica (CIPE), per la
determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al
Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari. Il Ministro
della sanità esercita le
competenze attribuitegli dalla
presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle
regioni. In caso di
persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa
alle materie delegate
riguardi adempimenti da svolgersi
entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli
interventi, il Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione
regionale. Il Ministro della sanità
e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a
richiesta ogni notizia
utile allo svolgimento delle
proprie funzioni.
Art. 6. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e
la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia
veterinaria;
l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli
apolidi, nei limiti ed alle
condizioni previste da
impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie
infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
misure
uarantenarie, nonché gli
interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la
registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione
concernenti i prodotti chimici
usati in medicina, i
preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i
vaccini, gli immunomodulatori
cellulari e virali, i
sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi
sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche
per uso veterinario;
d) la coltivazione, la
produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso,
l'esportazione, l'importazione, il
transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le
attribuzioni già
conferite alle regioni
dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 ;
e) la produzione, la
registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima
infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la
determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi
nella lavorazione degli
alimenti e delle bevande e
nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione
delle
caratteristiche
igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e
conservare sostanze alimentari e
bevande, nonché degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti
industriali;
h) la determinazione di indici
di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la
registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di
energia capaci di
alterare l'equilibrio
biologico ed ecologico; k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e
sulla produzione, il
commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di
cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2
dicembre 1975, n. 644 ;
m) la disciplina generale del
lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie
professionali;
n) l'omologazione di macchine,
di impianti e di mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di
sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519 , ed alla
presente legge;
p) l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente
legge;
q) la fissazione dei requisiti
per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per
la durata e la conclusione
dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle
scuole, nonché dei
requisiti per l'esercizio
delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la
equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli
operatori sanitari ai fini
dell'ammissione ai concorsi
e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi
professionali;
t) il riconoscimento delle
proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa
alla loro utilizzazione a
scopo sanitario;
u) la individuazione delle
malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti
l'obbligo di abbattimento
e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o
di contaminazione; la
determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti
all'impiego dei principi attivi,
degli additivi e delle
sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonché
quelle relative alla
produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti; v)
l'organizzazione sanitaria militare; z) i
servizi sanitari istituiti
per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia
e per il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
relativi all'accertamento
tecnico-sanitario delle
condizioni del personale dipendente.
Art. 7. Funzioni delegate alle regioni.
È delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie
infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti
disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del
precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione,
detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei
locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive
naturali ed
artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
e) i controlli sulla produzione e
sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la
cosmesi. Le
regioni provvedono
all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni
obbligato e in base ad un
programma concordato con il
Ministero della sanità. Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla
costituzione ed
alla conservazione di scorte di
sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non
ricorrente, da destinare alle
regioni per esigenze
particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e
parassitarie. Le regioni esercitano le
funzioni delegate di cui al
presente articolo mediante sub-delega ai comuni. In relazione alle funzioni
esercitate dagli uffici
di sanità marittima, aerea e di
frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il
Governo è delegato ad
emanare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare
e potenziare i relativi
uffici nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova
distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di
nuovi uffici, in modo
da attuare il più
efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno
rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX,
quadri B, C e D,
allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonché le dotazioni
organiche dei ruoli delle
carriere direttive, di
concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura
dei posti vacanti,
concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto
comma, in deroga
all'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , si attua a partire dal
1° gennaio 1981 .
Art. 8. Consiglio sanitario nazionale.
È istituito il Consiglio
sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del
Governo per la
determinazione delle linee generali
della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano
sanitario
nazionale. Il Consiglio è sentito
obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria,
alla
determinazione dei livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma
dell'articolo 3 e alla
ripartizione degli stanziamenti di
cui all'articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario
nazionale e alla
programmazione del fabbisogno di
personale sanitario necessaria alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso
predispone una relazione annuale
sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce
al Parlamento
entro il 31 marzo di ogni anno. Il
Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro della sanità,
per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è
composto:
a) da un rappresentante per
ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un
rappresentante
della provincia di Trento e
da un rappresentante della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del
Ministero della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: lavoro e
previdenza sociale;
pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione
economica; agricoltura e
foreste; industria,
commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal
Ministro per il
coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto
superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro,
da un rappresentante del
Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria
designati dal CNEL,
tenendo presenti i criteri
di rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.
Per ogni membro
effettivo deve essere
nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che
subentra in caso di
assistenza o impedimento
del titolare. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
L'articolazione in
sezioni, le modalità di
funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con
regolamento emanato
dal Ministro della sanità,
sentito il Consiglio stesso.
Art. 9. Istituto superiore di sanità.
L'Istituto superiore di sanità è
organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture
e ordinamenti
particolari e di autonomia
scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità
sanitarie locali, tramite le
regioni, e con le regioni stesse,
su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti
istituzionali le
informazioni e le consulenze
eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di
competenza dello
Stato, di cui al precedente
articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere
g), k), m) e n). Le
modalità della collaborazione delle
regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito
dell'attività governativa
di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5. L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,
ha facoltà di
accedere agli impianti produttivi
nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i
controlli previsti
dall'articolo 1 della legge 7
agosto 1973, n. 519 . Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su
richiesta delle regioni. L'Istituto,
in attuazione di un programma
predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le
regioni, le università e
le altre istituzioni pubbliche a
carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di
sanità pubblica
per gli operatori sanitari con
esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed
aggiorna
periodicamente l'Inventario
nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche
necessarie per la valutazione del
rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri
programmi di
ricerca tenendo conto degli
obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate
dalle regioni. Tali
programmi sono approvati dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. L'Istituto
svolge l'attività di ricerca
avvalendosi degli istituti pubblici
a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel
settore; possono inoltre
esser chiamati a collaborare
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. [Con decreto del Ministro
della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro,
verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di
sanità] .
Art. 10. L'organizzazione territoriale.
Alla gestione unitaria della
tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale mediante una rete
completa di unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi
dei comuni, singoli
o associati, e delle comunità
montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del
servizio sanitario
nazionale di cui alla presente
legge. Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o
associati, o le
comunità montane articolano le
unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture
tecnico-funzionali per
l'erogazione dei servizi di primo
livello e di pronto intervento.
Art. 11. Competenze regionali.
Le regioni esercitano le
funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel
rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate. Le
leggi regionali
devono in particolare conformarsi
ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento
sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di
organizzazione del territorio di
competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione
sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze
delle singole
situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza
tra costi dei servizi e relativi benefici. Le regioni svolgono la loro attività
secondo il metodo
della programmazione
pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le
rispettive norme
statutarie. A tal fine,
nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari
regionali, previa
consultazione degli enti
locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni
maggiormente
rappresentative delle forze
sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità
militare territoriale
competenti. Con questi
ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture
ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità,
epidemie e per altri scopi
che si ritengano
necessari;
b) l'uso dei servizi di
prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento
delle condizioni
igienico-sanitarie dei
militari. Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti
territoriali delle unità
sanitarie locali, che
debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della
determinazione degli
ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la
delimitazione dei
distretti scolastici e
di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
Art. 12. Attribuzione delle province.
Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare,
nell'ambito dei piani
sanitari regionali, la
localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al
quinto comma del precedente
articolo 11.
Art. 13. Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite ai comuni tutte
le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che
non siano
espressamente riservate allo Stato
ed alle regioni. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in
forma singola o
associata mediante le unità
sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale
autorità sanitaria locale. I
comuni, singoli o associati,
assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278 , e alle leggi
regionali, la più ampia
partecipazione degli operatori
della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei
rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della
L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi della
programmazione dell'attività delle
unità sanitarie locali e alla
gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro
funzionalità e rispondenza alle
finalità del servizio sanitario
nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui
all'art. 55. Disciplinano inoltre,
anche ai fini dei compiti di
educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli
utenti direttamente
interessati all'attuazione dei
singoli servizi.
Art. 14. Unità sanitarie locali.
L'ambito territoriale di
attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di
popolazione di regola compresi
tra 50.000 e 200.000 abitanti,
tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della
zona. Nel caso di
aree a popolazione particolarmente
concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un
territorio
comunale adeguato, sono consentiti
limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti. Nell'ambito delle
proprie competenze,
l'unità sanitaria locale provvede
in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) [all'igiene dell'ambiente]
(11/a);
c) alla prevenzione individuale
e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria
materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla
procreazione cosciente e
responsabile;
e) all'igiene e medicina
scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e
grado;
f) all'igiene e medicina del
lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e
alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza
medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza
medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le
malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera
per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica
e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione,
lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla
polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione
umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione
zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità
animale, sui
farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle
certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio
sanitario nazionale,
con esclusione di quelle
relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
Art. 15. Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale, di cui
all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa
dei comuni,
singoli o associati, e delle
comunità montane. Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale (11/b);
2) il comitato di gestione e il
suo presidente (11/b);
3) il collegio dei revisori,
composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno
dalla regione (11/c).
La legge regionale disciplina i
compiti e le modalità di funzionamento del collegio (11/c). Il collegio dei
revisori è tenuto a
sottoscrivere i rendiconti di cui
all'art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla
gestione
amministrativo-contabile delle
unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e
del tesoro (11/c).
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se
l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune
o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale
dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27
luglio 1977, n. 616
(11/d), se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei
comuni associati;
c) dall'assemblea generale
della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello
dell'unità sanitaria
locale. Qualora il
territorio dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte
della comunità montana,
l'assemblea sarà integrata
da rappresentanti di tali comuni. In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278
(11/e), il
comune può stabilire forme
di partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività delle unità
sanitarie locali e quando
il territorio di queste
coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli
circoscrizionali poteri che gli sono
conferiti dalla presente
legge. L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b)
del presente
articolo è formata da
rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il
numero dei rappresentanti
viene determinato con legge
regionale. La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva
consultazione
dei singoli comuni sulle
decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni. L'assemblea
generale elegge, con
voto limitato, il comitato
di gestione, il quale nomina il proprio presidente. Il comitato di gestione
compie tutti gli atti di
amministrazione dell'unità
sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti
consuntivi, dei piani e
programmi che impegnino più
esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle
convenzioni, sono
predisposti dal comitato di
gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali. Le competenze
del
comitato di gestione e del
suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente
della comunità
montana, quando il
territorio di questa coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale. La legge regionale detta
norme per l'organizzazione,
la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in
particolare per:
1) assicurare l'autonomia
tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro
coordinamento e la
partecipazione degli
operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione
tecnica;
2) prevedere un ufficio di
direzione dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per le
responsabilità sanitaria ed
amministrativa e
collegiale preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di
tutti i servizi e alla
direzione del
personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità
sanitaria locale le norme delegate di
cui al terzo comma del
successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità
e di esperienza in
materia di tutela della
salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e
conti consuntivi da parte delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto
dal primo comma
dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento
organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei
diversi presidi e
servizi, anche con
riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
5) predisporre
l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al
successivo articolo 18, fermo il
principio dell'intesa
con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche
alle funzioni di
segretario per gli atti
svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del
terzo comma,
punto c), del presente
articolo (11/f). La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione
coordinata ed
integrata dei servizi
dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
Art. 16. Servizi veterinari.
La legge regionale stabilisce
norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di
ciascuna unità sanitaria
locale o in un ambito territoriale
più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
patrimonio
zootecnico, della riproduzione
animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di
lavorazione e di
conservazione delle carni e degli
altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli
integratori, delle
esigenze della zooprofilassi, della
lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La
legge regionale
individua anche le relative
strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
Art. 17. Requisiti e struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri
sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui
all'articolo 19, primo
comma, della L. 12 febbraio 1968,
n. 132 . Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con
legge
l'articolazione dell'ordinamento
degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le
divisioni, sezioni e
servizi affini e complementari, a
quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto
alle esigenze di
definiti ambiti territoriali,
nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della
integrazione delle competenze
in modo da valorizzare anche il
lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34
della presente
legge.
Art. 18. Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua,
nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari
ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le
finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e
specialistiche, svolgono attività
prevalentemente rivolte a territori
la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina
l'organizzazione. La
stessa legge attribuisce la
gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità
sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati e
stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale
ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie
locali interessate,
attraverso idonee forme di
consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione
dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi
idonei ad accertarne
l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico
conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria
locale competente
per territorio;
d) la composizione dell'organo
di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua
eventuale
articolazione in
riferimento alle specifiche esigenze della gestione.
Capo III Prestazioni e funzioni
Art. 19. Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali
provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione
e di medicina legale,
assicurando a tutta la popolazione
i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma
dell'art. 3. Ai cittadini è
assicurato il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione
dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario
nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso
l'unità sanitaria
locale nel cui territorio hanno la
residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi
di urgenza o di
temporanea dimora in luogo diverso
da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria
locale. I militari
hanno diritto di accedere ai
servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità
stabilite nei regolamenti di
sanità militare. Gli emigrati, che
rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di
assistenza della
località in cui si trovano.
Art. 20. Attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione
comprendono:
a) la individuazione,
l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di
deterioramento negli ambienti [di
vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il
rispetto dei limiti massimi
inderogabili di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di
cui al penultimo comma
dell'articolo 27; i
predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di
macchine, impianti e mezzi di
protezione prodotti,
installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione
delle funzioni definite
dall'articolo 14 (12/a);
b) la comunicazione dei dati
accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di
lavoro e di ambiente
di residenza, sia
direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di
una corretta gestione
degli strumenti informativi
di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure
idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di
vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di
legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del
primo comma, lettere
a), b), c), d) ed e)
dell'articolo 7 (12/a);
d) la formulazione di mappe di
rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel
ciclo produttivo e
le loro caratteristiche
tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi
morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani
urbanistici e dei progetti
di insediamenti industriali
e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto
il profilo
igienico-sanitario e di
difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad
esse attribuite per
l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla
lettera d) del precedente
comma la tutela del segreto
industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia
dei presidi
specialistici multizonali
di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle
loro competenze
tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli interventi di
prevenzione all'interno degli
ambienti di lavoro,
concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed
idonee a tutelare la salute
e l'integrità fisica dei
lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche
norme di legge, sono
effettuati sulla base di
esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore
di lavoro, secondo
le modalità previste dai
contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
Art. 21. Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards
fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con
decorrenza 1° gennaio 1980, i
compiti attualmente svolti
dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo
sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di
quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . Per la tutela
della salute dei lavoratori
[e la salvaguardia dell'ambiente]
le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di
medicina del
lavoro anche prevedendo, ove essi
non esistano, presidi all'interno delle unità produttive . In applicazione di
quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 27,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire su proposta del
presidente della
regione, quali addetti ai servizi
di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al
successivo articolo 22
assumano ai sensi delle leggi
vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle
funzioni ispettive e di
controllo da essi esercitate
relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al
personale di cui al
comma precedente è esteso il potere
d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma,
nonché la
facoltà di diffida prevista
dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 . Contro i provvedimenti adottati dal
personale ispettivo,
nell'esercizio delle funzioni di
cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che
decide, sentite
le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione
dell'atto impugnato .
Art. 22. Presidi e servizi multizonali di prevenzione.
La legge regionale, in relazione
alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle
peculiarità dei processi
produttivi agricoli, artigianali e
di lavoro a domicilio:
a) individua le unità sanitarie
locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la
tutela dell'igiene
ambientale e per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche
funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di
coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e
medicina del lavoro di
ciascuna unità sanitaria
locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono
gestiti dall'unità sanitaria
locale nel territorio sono
ubicati, secondo le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 23. Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministero della sanità, di
concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste,
un decreto avente
valore di legge ordinaria per la
istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, da porre alle
dipendenze del Ministro della
sanità. Nel suo organo di amministrazione, sono rappresentati i Ministeri del
lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria,
commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di
attività sono
approvati dal CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale . L'esercizio
della delega deve
uniformarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione
dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-
scientifiche e tutte le
funzioni consultive che
riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro;
b) prevedere le attività di
consulenza tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli
organi centrali dello
Stato preposti ai settori
del lavoro e della produzione. All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di
studio, di
sperimentazione e di
elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in
stretta connessione con
l'evoluzione tecnologica
degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi,
nonché di
determinazione dei criteri
di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di
macchine, di
impianti, di apparecchi, di
strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi. L'Istituto svolge,
nell'ambito delle
proprie attribuzioni
istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di
cui all'art. 6, lettere g),
i), k), m), n), della
presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con
le unità sanitarie locali
tramite le regioni e con le
regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e le
consulenze
necessarie per l'attività
dei servizi di cui agli articoli 21 e 22. Le modalità della collaborazione delle
regioni con l'Istituto
sono disciplinate
nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 5. L'Istituto ha facoltà
di accedere nei luoghi di
lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri
compiti
istituzionali. L'accesso
nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per
l'espletamento dei compiti
previsti dal precedente
comma. L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di
programmazione. I programmi di
ricerca dell'Istituto
relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono
predisposti tenendo conto degli
obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni. L'Istituto,
anche ai fini dei programmi di
ricerca e di
sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di
sanità e coordina le sue attività con
il Consiglio nazionale
delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si
avvale inoltre della
collaborazione degli
istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono
essere chiamati a
collaborare all'attuazione
dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
L'Istituto cura altresì i
collegamenti con
istituzioni estere che operano nel medesimo settore. Le qualifiche professionali
del corpo dei tecnici e
ricercatori dell'Istituto e
la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle
unitarietà della azione
di prevenzione nei suoi
aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori dei
servizi di prevenzione
delle unità sanitarie locali. L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri
per le norme di
prevenzione degli incendi
interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad
omologazione, di concerto
con i servizi di protezione
civile del Ministero dell'interno. Nulla è innovato per quanto concerne le
disposizioni riguardanti
le attività connesse con
l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Art. 24. Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni.
Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il
decreto dei Ministri
competenti, un testo unico in
materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
e della produzione al
fine della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di
omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente
tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la
salute e l'integrità
fisica dei lavoratori, secondo i
principi generali indicati nella presente legge. L'esercizio della delega deve
uniformarsi ai
seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà
degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo
conto anche delle
indicazioni della CEE e
degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di
norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai
progressi
tecnologici e alle
conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di
specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e
prevenzionale;
4) prevedere la determinazione
dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino
particolare rischio, nonché
le cautele alle quali
occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il
controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e
periodici sullo stato di
sicurezza nonché di salute
dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni
epidemiologiche al fine
di seguire sistematicamente
l'evoluzione del rapporto salute- ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le
responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e
l'impiego di macchine,
componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di
lavoro e di
sicurezza, dispositivi
di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi
protettivi per uso
lavorativo ed extra
lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità
per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente
lettera a);
7) stabilire i requisiti ai
quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne
l'agibilità, nonché l'obbligo di
notifica all'autorità
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di
modifica di
destinazione di impianti e
di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza
alle condizioni di
sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del
datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti
rispondente alle
esigenze della sicurezza
del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e
la determinazione
dei rischi e dei mezzi per
diminuirli;
9) stabilire le procedure di
vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza del
lavoro;
10) stabilire le precauzioni e
le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno,
derivante da fattori di
nocività chimici, fisici e
biologici;
11) indicare i criteri e le
modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla
sospensione dell'attività in
stabilimenti, cantieri o
reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature
varie, attrezzature e
prodotti, sino alla
eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per
la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti
pericolosi;
13) prevedere disposizioni
particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino
rischi specifici;
14) stabilire le modalità per
la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di
nocività di origine chimica,
fisica e biologica di cui
all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione degli
impianti;
15) prevedere le norme
transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
esistenti e le provvidenze
da adottare nei confronti
delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai
requisiti di sicurezza
e di igiene previsti dal
testo unico;
16) prevedere il riordinamento
degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio
delle funzioni
riservate allo Stato in
materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario
coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni
e dai comuni al fine di
assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale
nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto
concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le
modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari
unici non di serie dei
prodotti di cui al
precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche
predeterminate, al fine di garantire
le necessarie
caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi
dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le
metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato. Le
norme delegate
determinano le sanzioni
per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da
graduare in
relazione alla gravità
delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a
sei mesi e l'ammenda
fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli
infortuni relative:
all'esercizio di
servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi
ed impianti gestiti dal
Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e
all'esercizio della
navigazione marittima,
aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al
lavoro a bordo delle
navi mercantili e degli
aeromobili.
Art. 25. Prestazioni di cura.
Le prestazioni curative
comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche,
pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma
ambulatoriale che
domiciliare. L'assistenza
medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato
del servizio
sanitario nazionale operante nelle
unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del
medico di fiducia
deve avvenire fra i sanitari di cui
al comma precedente. Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a
richiesta
dell'assistito o del medico; in
quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata. Le prestazioni
medico-specialistiche, ivi
comprese quelle di diagnostica
strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i
presidi delle unità
sanitarie locali di cui l'utente fa
parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente
legge . Le stesse
prestazioni possono essere fornite
da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi
della presente
legge . L'utente può accedere agli
ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di
laboratorio per le quali, nel
termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare
la richiesta di accesso
alle prestazioni stesse. In tal
caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con
apposita annotazione
sulla richiesta stessa.
L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui
costo, in base alla
normativa vigente, è a totale
carico dell'assistito . Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del
medico in relazione a
particolari condizioni di salute
del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le
strutture pubbliche
di cui al sesto comma equivale ad
autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal
caso l'unità
sanitaria locale appone sulla
richiesta la relativa annotazione . Le unità sanitarie locali attuano misure
idonee a garantire che
le prestazioni urgenti siano
erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture . Le prestazioni
specialistiche possono essere
erogate anche al domicilio
dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri . I
presidi di diagnostica
strumentale e di laboratorio devono
rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e
qualificazione
funzionale del personale, aventi
caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema
tipo emanato ai
sensi del primo comma dell'art. 5
della presente legge . L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso
gli ospedali
pubblici e gli altri istituti
convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio
della libera scelta del cittadino
al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la
legge regionale, in
rapporto ai criteri di
programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui
è ammesso il ricovero in
ospedali pubblici, in istituti
convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori
del proprio territorio,
nonché i casi nei quali potranno
essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.
Art. 26. Prestazioni di riabilitazione.
Le prestazioni sanitarie dirette
al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o
sensoriali, dipendenti da qualunque
causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L'unità sanitaria
locale, quando non sia in grado di
fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti
esistenti nella
regione in cui abita l'utente o
anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in
conformità ad uno schema
tipo approvato dal Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (13/b). Sono altresì garantite
le prestazioni
protesiche nei limiti e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3. Con decreto del
Ministro della
sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed
i criteri per la sua
revisione periodica (13/c).
Art. 27. Strumenti informativi.
Le unità sanitarie locali
forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il
libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla
salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari
obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L'unità
sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto
sanitario personale,
i cui dati sono rigorosamente
coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini
dell'anamnesi richiesta dalla
visita di leva. Nel libretto
sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure
praticate durante il
servizio di leva. Il libretto è
custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere
richiesto solo dal
medico nell'esclusivo interesse
della protezione della salute dell'intestatario. Con decreto del Ministro della
sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, è
approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le
indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi
in relazione alle condizioni di vita e di lavoro. Con lo stesso provvedimento
sono determinate
le modalità per la graduale
distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi
nati. Con decreto del Ministro
della sanità, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed
autonomi
maggiormente rappresentative e le
associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali,
con le modalità di
adozione e di gestione previste
dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati
ambientali e biostatistici, allo
scopo di pervenire ai modelli
uniformi per tutto il territorio nazionale. I dati complessivi derivanti dai
suindicati strumenti
informativi, facendo comunque salvo
il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico
dall'Istituto superiore di
sanità oltre che per
l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità
sanitarie locali, delle regioni e
del Ministero della sanità.
Art. 28. Assistenza farmaceutica.
L'unità sanitaria locale eroga
l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti
pubblici e le farmacie di
cui sono titolari i privati, tutte
convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli
assistiti possono
ottenere dalle farmacie di cui al
precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la
fornitura di
preparati galenici e di specialità
medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.
L'unità
sanitaria locale, i suoi presidi e
servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti
convenzionati di cui ai
successivi articoli 41, 42, 43,
possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo
comma per la
distribuzione agli assistiti nelle
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali,
negli ambulatori e in
tutti gli altri presidi sanitari.
La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante
materiale sanitario da
parte delle unità sanitarie locali
e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle
farmacie comunali con i
servizi dell'unità sanitaria
locale.
Art. 29. Disciplina dei farmaci.
La produzione e la distribuzione
dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi
del servizio
sanitario nazionale, con la
funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della
produzione. Con legge dello
Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina
dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci,
per i controlli di qualità e
per indirizzare la produzione
farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata
delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le
norme a tal
fine previste dalle direttive
della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei
farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei
presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione
clinica precedente
l'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei
farmaci;
f) per definire le caratteristiche
e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del
servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli
informatori scientifici;
h) per la revisione e la
pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in
armonia con le norme
previste dalla farmacopea
europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752 .
Art. 30. Prontuario farmaceutico.
Il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il
prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale, previa
proposta di un comitato composto: dal Ministro della sanità, che lo presiede;
dal direttore generale
del servizio farmaceutico del
Ministero della sanità; dal direttore dell'Istituto superiore di sanità; dai
direttori dei laboratori di
farmacologia e di chimica del
farmaco dell'Istituto superiore di sanità; da sette esperti designati dal
Ministro della sanità, scelti
fra docenti universitari di
farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica
medica e fra medici e
farmacisti dipendenti o
convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale; da un
rappresentante del Ministero
dell'industria, commercio e
artigianato; da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della
sanità, su proposta
del Consiglio nazionale delle
ricerche; da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono
scelti dal
Presidente del Consiglio dei
ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto
concerne la regione
Trentino-Alto Adige, uno dalla
provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano. Il comitato di cui al
precedente comma è
nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è
rinnovato ogni tre
anni. Il prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia
terapeutica,
dell'economicità del prodotto,
della semplicità e chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti
da banco. Il
Ministro della sanità provvede
entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la
procedura di cui
al primo comma. Fino
all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di
cui al presente articolo,
resta in vigore il prontuario di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con
modificazioni, nella legge
17 agosto 1974, n. 386 (15/a).
Art. 31. Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.
Al servizio sanitario nazionale
spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo
sull'attività di informazione
scientifica delle imprese titolari
delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci. È vietata ogni
forma di
propaganda e di pubblicità presso
il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta
medica e
comunque di quelli contenuti nel
prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30. Sino all'entrata in
vigore della nuova
disciplina generale dei farmaci di
cui all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i
limiti e le modalità
per la propaganda e la pubblicità
presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma,
tenuto conto
degli obiettivi di educazione
sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità
economica
europea. Il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni,
tenuto conto delle
direttive comunitarie e valutate le
osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e
dagli istituti
universitari e di ricerca, nonché
dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per
l'informazione scientifica
sui farmaci, finalizzato anche ad
iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del
predetto servizio
e dell'attività degli informatori
scientifici. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità
sanitarie locali e le
imprese di cui al primo comma, nel
rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il
controllo del
Ministero della sanità. Il
programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le
modalità per la fornitura ai
medici chirurghi di campioni
gratuiti di farmaci.
Art. 32. Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni. La legge
regionale stabilisce norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza
sulle farmacie e di
polizia veterinaria, ivi comprese
quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario
provinciale e dagli
ufficiali sanitari e veterinari
comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale
relativi. Nelle medesime
materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con
efficacia estesa rispettivamente
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di
ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei
relativi provvedimenti le
attività di istituto delle forze
armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilità delle
competenti autorità. Sono altresì
fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi
vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.
Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente
legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato
possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori,
secondo l'articolo 32 della
Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del
sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un
medico. Gli
accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici
territoriali e, ove, necessiti la
degenza, nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione
da parte di
chi vi è obbligato. L'unità
sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari
obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di
educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso
del trattamento
sanitario obbligatorio, l'infermo
ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al
sindaco richiesta
di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio. Sulle
richieste di revoca o di modifica
il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica
sono adottati con lo
stesso procedimento del
provvedimento revocato o modificato.
Art. 34. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale, nell'ambito
della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela
della salute,
disciplina l'istituzione di servizi
a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e
riabilitative relative alla
salute mentale. Le misure di cui al
secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di
persone
affette da malattia mentale. Gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali
sono attuati di norma
dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio
per malattia mentale
può prevedere che le cure vengano
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni
psichiche tali da
richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano
le condizioni e le
circostanze che consentano di
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il
provvedimento che dispone
il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta
di cui al terzo comma dell'articolo
33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in
relazione a
quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli
ospedali
generali, in specifici servizi
psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per
la salute mentale
comprendenti anche i presidi e i
servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I
servizi ospedalieri di cui
al presente comma sono dotati di
posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35. Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza
ospedaliera per malattia mentale
e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il
sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla
convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica
motivata di cui
all'articolo 33, terzo comma, e
dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero,
tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella
cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive
48 ore, assunte
le informazioni e disposti gli
eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il
provvedimento e ne dà comunicazione
al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma
del
presente articolo è disposto dal
sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al
sindaco di questo ultimo comune,
nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di
residenza. Se il
provvedimento di cui al primo comma
del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero
dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il
trattamento sanitario
obbligatorio debba protrarsi oltre
il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio
psichiatrico della unità sanitaria
locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco
che ha disposto
il ricovero, il quale ne dà
comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui
al primo e secondo
comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario
di cui al comma
precedente è tenuto a comunicare al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza,
la
cessazione delle condizioni che
richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale
sopravvenuta
impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne
dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti
urgenti che possono
occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui
al primo,
quarto e quinto comma del presente
articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che
non sussistano gli estremi di un
delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Chi è sottoposto a
trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia
interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il
provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui
al secondo
comma del presente articolo, il
sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che
dispone il trattamento sanitario
obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza
ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il
ricorso può essere presentato al
tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del
tribunale fissa
l'udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato
alle parti nonché al
pubblico ministero. Il presidente
del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e
sentito il pubblico ministero, può
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di
comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il
presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in
camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo
avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o
richieste dalle parti. I
ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è
soggetta a registrazione.
Art. 36. Termalismo terapeutico.
Le prestazioni idrotermali,
limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di
servizi di cui al
presente articolo, nonché presso
aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6,
lett. t), e
convenzionate ai sensi dell'art. 44
sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art.
53 e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al
secondo comma dell'art. 3 . La legge regionale promuove la integrazione e la
qualificazione
sanitaria degli stabilimenti
termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce
altresì la valorizzazione
sotto il profilo sanitario delle
altre aziende termali. [Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi
dell'art. 83 del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827 (16/a),
convertito con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la
prevenzione della
invalidità pensionabile in base
agli artt. 45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presidi e servizi
sanitari delle unità sanitarie
locali in cui sono ubicati e sono
disciplinati a norma dell'art. 18] (16/b). Le aziende termali già facenti capo
all'EAGT e che
saranno assegnate alle regioni, per
l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista
dall'art. 113 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e
dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi
e servizi
multizonali delle unità sanitarie
locali nel cui territorio sono ubicate. La destinazione agli enti locali delle
attività, patrimoni,
pertinenze e personale delle
suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto
applicabili, le
disposizioni di cui ai successivi
articoli 65 e 67.
Art. 37. Delega per la
disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del
comune di Campione
d'Italia ed al personale
navigante.
Il Governo è delegato ad emanare
entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri
degli affari esteri, del lavoro e
della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare
l'erogazione dell'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della
presente legge e con
l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
a) dovrà essere assicurata
attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei
lavoratori e dei loro
familiari aventi diritto,
ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il
periodo di permanenza all'estero
connesso alla prestazione
di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni
assistenziali garantite da
leggi locali o tali
prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie
stabiliti con le modalità di cui al
secondo comma dell'articolo
3 ;
b) dovranno essere previste
particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per
l'erogazione
dell'assistenza ai
dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto,
nonché ai contrattisti stranieri,
che prestino la loro opera
presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e
culturali ovvero in
delegazioni o uffici di
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica ;
c) dovranno essere previste
specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
residenti nel comune
di Campione d'Italia per
gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma
dell'articolo 3, non possono
essere erogati dall'unità
sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale
collocazione geografica.
Restano salve le norme che
disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto
all'assistenza stessa in virtù di
trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché in
attuazione della legge 2
maggio 1969, n. 302 . Entro il
termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del
Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri
della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente
valore di legge
ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile, secondo
i principi generali e con
l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto
delle condizioni specifiche di
detto personale .
Art. 38. Servizio di assistenza religiosa.
Presso le strutture di ricovero
del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel
rispetto della volontà e
della libertà di coscienza del
cittadino. A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del
servizio di assistenza
religiosa cattolica d'intesa con
gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa
con le rispettive autorità
religiose competenti per
territorio.
Art. 39. Cliniche universitarie e relative convenzioni.
Fino alla riforma
dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra
regioni ed università relativamente
alle attività del servizio
sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi. Al
fine di realizzare un
idoneo coordinamento delle
rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano
convenzioni per disciplinare, anche
sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore
assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione
sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte
delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee
strutture delle unità
sanitarie locali e
l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.
Tali convenzioni una volta
definite fanno parte dei
piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11. Con tali
convenzioni:
a) saranno indicate le
strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di
ricerca, in quanto rispondano ai
requisiti di idoneità
fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione e
della sanità;
b) al fine di assicurare il
miglior funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa
utilizzazione del
personale docente delle
facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero
laureato e di altro
personale laureato e
qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione
universitaria e quelle a
direzione ospedaliera
alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le
strutture a direzione
ospedaliera cui vengono
affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di
quelle a direzione
universitaria. Le
indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate
previo parere espresso
da una commissione di
esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti
della regione. Le
convenzioni devono
altresì prevedere:
1) che le cliniche e
gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti
direttamente dall'università,
fermo restando il
loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di
assistenza sanitaria, nei
piani sanitari
nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di
nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di
ricerca che
comportino nuovi
oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata
d'intesa tra regioni ed
università. In caso
di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della
convenzione o in ordine
alla istituzione di
nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la
procedura di cui all'art.
50, L. 12 febbraio
1968, n. 132 , sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del
Consiglio superiore della
pubblica
istruzione. Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto
concerne la utilizzazione
delle strutture
assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da
stipulare tra l'università e
l'unità sanitaria
locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie
indicate nell'art. 4 del
D.P.R. 27 marzo
1969, n. 129 . Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate
sulla base di schemi
tipo da emanare
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di
concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione
e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª
Sezione del Consiglio
superiore della
pubblica istruzione .
Art. 40. Enti di ricerca e relative convenzioni.
Convenzioni analoghe a quelle
previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente
legge, potranno
essere stipulate tra le regioni e
gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi
del servizio sanitario
nazionale, al fine di disciplinare
la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello
preventivo, assistenziale e
riabilitativo, nonché la
utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente
legge.
Art. 41. Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica.
Salva la vigilanza
tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per
territorio, nulla è innovato alle
disposizioni vigenti per quanto
concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici
civilmente
riconosciuti che esercitano
l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1, L. 26
novembre 1973, n. 817 .
Salva la vigilanza
tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per
territorio, nulla è innovato alla disciplina
vigente per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979,
si provvede al
nuovo ordinamento dell'Ordine
mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della
Costituzione ed in
conformità, sentite le regioni
interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui
alla presente legge. I
rapporti delle unità sanitarie
locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al
primo comma che abbiano
ottenuto la classificazione ai
sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132 , nonché l'ospedale Galliera di Genova e
con il Sovrano
Ordine militare di Malta, sono
regolati da apposite convenzioni (18/f). Le convenzioni di cui al terzo comma
del presente
articolo devono essere stipulate in
conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della
sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (18/g). Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria
alle unità sanitarie
locali, devono tener conto delle
convenzioni di cui al presente articolo.
Art. 42. Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di
ricovero e cura svolgono
specifiche attività di ricerca
scientifica biomedica. Il riconoscimento del carattere scientifico di detti
istituti è effettuato con
decreto del Ministro della sanità
di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni
interessate e il Consiglio
sanitario nazionale. Detti istituti
per la parte assistenziale sono considerati presìdi ospedalieri multizonali
delle unità sanitarie
locali nel cui territorio sono
ubicati. Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano
alle regioni le funzioni che
esse esercitano nei confronti dei
presìdi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a
seconda che si
tratti di istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato. Continuano
ad essere esercitate dai competenti
organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo
degli istituti. Per
gli istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per
assistenza sanitaria, sulla
base di schemi tipo approvati dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario
nazionale, che tengano conto della
particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono
regolati secondo
quanto previsto dagli articoli 41,
43 e 44 della presente legge (18/h). Il controllo sulle deliberazioni degli
istituti aventi
personalità giuridica di diritto
pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato nelle
forme indicate dal primo
comma dell'articolo 49.
L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni
regionali non è consentito ove la
deroga sia stata autorizzata con
specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto
del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro
della ricerca scientifica. [Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno
dall'entrata in
vigore della presente legge uno o
più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi
di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico,
che dovrà
prevedere la presenza di
rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per
territorio;
b) i sistemi di controllo sugli
atti relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi
personalità giuridica di diritto
pubblico che per quelli
aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro
autonomia;
c) le procedure per la
formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico
e le modalità di
finanziamento dei programmi
stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca,
coordinati a livello
nazionale e articolati per
settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della
pubblica istruzione e per la
ricerca scientifica,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi
indicati nel piano sanitario
nazionale; con riferimento
a detti piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con
gli istituti di diritto
privato per l'attuazione
dei programmi di ricerca;
d) la disciplina dello stato
giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi
personalità giuridica di
diritto pubblico in
coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale] . [Sino
all'adozione dei decreti
ministeriali di cui ai
successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico] . [Entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro
della pubblica istruzione,
previa verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il
Consiglio sanitario nazionale e la
Commissione composta da 10
deputati e 10 senatori prevista all'art. 79, provvede con proprio decreto al
riordino degli
istituti di cui al presente
articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, confermando o
meno gli attuali
riconoscimenti] . [Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, ai quali
non viene confermato il
riconoscimento, perdono la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui
al precedente
comma i beni, le
attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono
trasferiti ai sensi degli articoli 66 e
68. Ove gli istituti ai
quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica di
diritto privato, gli stessi
sono disciplinati ai sensi
del successivo articolo 43] .
Art. 43. Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie.
La legge regionale disciplina
l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere
privato, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 41, primo comma,
che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio
1968, n. 132 ,
su quelle convenzionate di cui
all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche
funzionali cui tali istituzioni e
aziende devono corrispondere onde
assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai
corrispondenti
presidi e servizi delle unità
sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5. Gli
istituti, enti ed ospedali di cui
all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12
febbraio 1968, n. 132 , e le
istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi
ospedalieri corrispondente a
quello degli ospedali gestiti
direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su
domanda da
presentarsi entro i termini
stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle
caratteristiche tecniche e
specialistiche, siano considerati,
ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria
locale nel cui
territorio sono ubicati, sempre che
il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti
istituti, enti ed
ospedali con le unità sanitarie
locali sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al comma
precedente devono
essere stipulate in conformità a
schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale e
devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei
relativi presidi con
quelli delle unità sanitarie
locali. Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma
rimangono in vigore gli artt.
51, 52 e 53, primo e secondo comma,
della L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e il decreto del Ministro della sanità in
data 5 agosto
1977 , adottato ai sensi del
predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
agosto 1977, n. 236,
nonché gli artt. 194, 195, 196, 197
e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
,
intendendosi sostituiti al
Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il
presidente della giunta
regionale .
Art. 44. Convenzioni con istituzioni sanitarie.
Il piano sanitario regionale di
cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private
di cui all'articolo
precedente, tenendo conto
prioritariamente di quelle già convenzionate. La legge regionale stabilisce
norme per:
a) le convenzioni fra le unità
sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da
stipularsi in armonia col
piano sanitario regionale e
garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate
dai
corrispondenti presidi e
servizi delle unità sanitarie locali ;
b) le convenzioni fra le unità
sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36. Dette convenzioni
sono stipulate dalle
unità sanitarie locali in
conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario
nazionale. Le Convenzioni
stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti
per territorio
hanno efficacia anche per
tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.
Art. 45. Associazioni di volontariato.
È riconosciuta la funzione delle
associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di
concorrere al
conseguimento dei fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale. Tra le associazioni di
volontariato di cui al comma
precedente sono ricomprese anche le
istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di
statuto, su
prestazioni volontarie e personali
dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni
pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB),
sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 . A tal fine
le predette istituzioni avanzano
documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto
procede,
sentito il consiglio comunale ove
ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel
comma precedente.
Di tale decreto viene data notizia
alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 . Sino
all'entrata in vigore della legge
di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla
L. 17 luglio 1890, n.
6972 , e successive modifiche e
integrazioni. I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del
volontariato ai fini del
loro concorso alle attività
sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della
programmazione e della
legislazione sanitaria regionale .
Art. 46. Mutualità volontaria.
La mutualità volontaria è
libera. È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto
qualsiasi forma al
finanziamento di associazioni
mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni
integrative
dell'assistenza sanitaria prestata
dal servizio sanitario nazionale.
Capo IV Personale
Art. 47. Personale dipendente
Lo stato giuridico ed economico
del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto
espressamente
dal presente articolo, secondo i
principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. In relazione a
quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 13, la
gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata
all'organo di
gestione delle stesse, dal quale il
suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e
retributivo. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il 30
giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i
Ministri della sanità
e del lavoro e della previdenza
sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie
interessate uno o più
decreti aventi valore di legge
ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente
articolo, lo stato
giuridico del personale delle unità
sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico
ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del
personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di
equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
cui funzioni sono
trasferite ai comuni per
essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i
trattamenti di
previdenza e di quiescenza,
compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della
legge 20 marzo 1975,
n. 70 ;
4) garantire con criteri
uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i
medici e veterinari dipendenti dalle
unità sanitarie locali,
degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti
scientifici di ricovero e cura di
cui all'articolo 42. Con
legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale
attività;
5) prevedere misure rivolte a
favorire particolarmente per i medici a tempo pieno l'esercizio delle attività
didattiche e
scientifiche e ad ottenere,
su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico-scientifico;
6) fissare le modalità per
l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per
rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli
istituti normativi
aventi carattere economico
del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con
quelli del
personale delle unità
sanitarie locali . Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle
unità sanitarie locali, le
norme delegate di cui al
comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per
la loro
attuazione ai sensi
dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la
istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali
del personale del
servizio sanitario
nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il
personale in servizio presso
le unità sanitarie
locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati
con decreto del Ministro della
sanità. Tali ruoli
hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i
comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la
regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del
personale;
4) disposizioni per
disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su
richiesta delle unità
sanitarie locali, e per
la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta
i posti messi a
concorso;
5) disposizioni volte a
stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione
avviene nella qualifica
funzionale e non nel
posto. I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono
altresì norme
riguardanti:
a) i criteri per la
valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di
candidati che hanno svolto la
loro attività o
nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle
convenzionate a norma dell'articolo
43 fatti salvi i
diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 130 del
26 marzo 1969 ;
b) la quota massima dei
posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a
personale in
servizio a rapporto
di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto
convenzionale
nonché le modalità
ed i criteri per i relativi concorsi;
c) le modalità ed i
criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente
comma, previo concorso
riservato, del
personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai
servizi sanitari in data non
successiva al 30
giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge
presso regioni,
comuni, province,
loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche. Le unità sanitarie locali,
per l'attuazione del
proprio programma
di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali,
didattiche e di ricerca,
previa
autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i
servizi cui devono essere addetti
sanitari a tempo
pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli
interessati, a singoli sanitari
delle predette
strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. In
riferimento al comma
precedente, i
relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a
tempo pieno. Il
trattamento
economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di
impiego di tutto il personale
sono disciplinati
mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo,
le regioni e
l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in
campo nazionale
delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e
dell'ANCI per la stipula
degli accordi
anzidetti, è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei
ministri e dai
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da
cinque rappresentanti
designati dalle
regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n.
281 ; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma
precedente è reso esecutivo
con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. I competenti
organi locali
adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e
dovuti atti deliberativi. È
fatto divieto di
concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o
assegni di qualsiasi genere
e natura che
modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal
decreto di cui al
precedente comma.
Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel
servizio sanitario, è
fatta salva
l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in
contrasto con la presente norma
sono nulli di
diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori. Il
Ministero della difesa può
stipulare
convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso
la organizzazione sanitaria
militare da parte
del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per
detto personale.
Art. 48. Personale a rapporto convenzionale.
L'uniformità del trattamento
economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è
garantita sull'intero
territorio nazionale da
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati tra il
Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale
di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per
la stipula
degli accordi anzidetti è
costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro;
da cinque rappresentanti designati
dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13
della legge 16
maggio 1970, n. 281 ; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma
precedente è reso
esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. I competenti
organi locali adottano entro 30
giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti
deliberativi. Gli accordi
collettivi nazionali di cui al
primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale
medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera
scelta, al fine di determinare il
numero dei medici generici
e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria
locale, fatto
salvo il diritto di libera
scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di
formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli
specialisti, convenzionati
esterni e per gli
specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione,
che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo
definito;
4) la disciplina delle
incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre
attività mediche, al fine di
favorire la migliore
distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli
assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di
fiducia ed il massimo
delle ore per i medici
ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili;
la regolamentazione degli
obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle
ore; il divieto di
esercizio della libera
professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività
libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella
convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e
delle ore di
servizio ambulatoriale
potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per
un tempo determinato
dalle regioni, previa
domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con
qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di
cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le
norme previste dal
precedente punto 4);
7) la differenziazione del
trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in
relazione alle
funzioni esercitate nei
settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine
tariffe socio-sanitarie
costituite, per i medici
generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per
assistito; e, per gli
specialisti e generici
ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato
negli ambulatori pubblici
e al tipo e numero delle
prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i
pediatri di libera scelta
potranno essere previste
nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo
sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte
dei medici degli obblighi
derivanti dalla
convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il
procedimento per la loro
irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e
fissando la
composizione di commissioni
paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione
in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate,
anche allo scopo
di realizzare una migliore
distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare
l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare
la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto
alla
prestazione;
12) le forme di collaborazione
fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e
la partecipazione
dei medici a programmi di
prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei
medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari
personali di rischio. I
criteri di cui al comma
precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre
categorie non
mediche di operatori
professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del
presente articolo.
Gli stessi criteri, per la
parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni
specialistiche e di
riabilitazione in
ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al
presente articolo si
applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie
locali con tutte le
farmacie di cui
all'articolo 28. È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo,
stipulato con organizzazioni
professionali o sindacali
per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di
gestione delle unità
sanitarie locali di
stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle
rispettive strutture. È altresì
nulla qualsiasi convenzione
con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti
adottati in contrasto
con la presente norma
comportano la responsabilità personale degli amministratori. Le federazioni
degli ordini nazionali,
nonché i collegi
professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali
collettivi riguardanti le
rispettive categorie,
partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere
deontologico e agli
adempimenti che saranno ad
essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono
tenuti a dare
esecuzione ai compiti che
saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a
valutare sotto il
profilo deontologico i
comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi
inadempienti agli obblighi
convenzionali,
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di
grave inosservanza delle
disposizioni di cui al
comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro
della sanità e a
darne informazione
contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il
Ministro della sanità,
sentita la suddetta
federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti
nell'albo professionale della
provincia, per il
compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a
quando non sarà riordinato con
legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le
convenzioni di cui al presente
articolo prevedono la
determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro
versamento a favore
dei fondi di previdenza di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15
ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289 .
Capo V Controlli, contabilità e finanziamento
Art. 49. Controlli sulle unità sanitarie locali.
Il controllo sugli atti delle
unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di
controllo di cui all'art. 55, L.
10 febbraio 1953, n. 62 , integrati
da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un
rappresentante
del Ministero del tesoro nelle
forme previste dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge . I provvedimenti
vincolati della
unità sanitaria locale attinenti
allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente
indicati nell'art. 10,
secondo comma, del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di
direzione e
trasmessi al comitato di gestione e
al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo
del comitato
regionale di controllo . Il
comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori,
nell'esercizio del potere di
autotutela può entro 20 giorni dal
ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente
. Gli atti delle
unità sanitarie locali sono nulli
di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria
. Le modificazioni
apportate in sede di riordinamento
delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei
comuni e delle
province s'intendono
automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali. I controlli di
cui ai commi precedenti per
le regioni a statuto speciale per
le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste
dai rispettivi
statuti. I comuni singoli o
associati e le comunità montane presentano annualmente, in base ai criteri e
princìpi uniformi
predisposti dalle regioni, allegata
al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della
giunta regionale sui
livelli assistenziali raggiunti e
sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Il presidente
della giunta
regionale presenta annualmente al
consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei
servizi sanitari,
con allegata la situazione
contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli
stanziamenti per il servizio
sanitario nazionale. Tale relazione
deve essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della
previdenza
sociale, con allegato un riepilogo
dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali.
Art. 50. Norme di contabilità.
Entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare
l'utilizzazione del
patrimonio e la contabilità delle
unità sanitarie locali in conformità ai seguenti princìpi:
1) la disciplina
amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente ai
princìpi della contabilità pubblica
previsti dalla legislazione
vigente;
2) i competenti organi dei
comuni, singoli o associati, e delle comunità montane interessati cureranno
l'effettuazione di
periodiche verifiche di
cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali
disavanzi da comunicare
immediatamente ai sindaci o
al presidente della comunità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'ultimo
comma del presente
articolo;
3) i bilanci devono recare
analitiche previsioni tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui
saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere
strutturati su base
economica;
5) i conti consuntivi devono
contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di
quelli economici e
patrimoniali delle
gestioni;
6) le risultanze complessive
delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità
sanitarie locali,
devono essere iscritte
rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni
singoli o associati o
delle comunità montane. I
bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono
essere allegati alle
contabilità degli enti
territoriali cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in
entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti
delle unità
sanitarie locali debbono
comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati
in alcun caso per
altre finalità;
8) i contratti di fornitura non
possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiore a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali
è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di
indebitamento salvo
anticipazioni mensili da
parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
10) l'obbligo di prevedere,
nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della
classificazione
economica e funzionale
della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché
dei relativi
codici, ai criteri
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del tesoro di concerto con
il Ministro della sanità,
sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n.
281, da emanarsi
entro il 30 giugno 1980.
Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica,
l'ordinamento
contabile delle unità
sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme
ai criteri contenuti
nelle leggi di bilancio e
di contabilità delle rispettive regioni di appartenenza . Le unità sanitarie
locali debbono fornire alle
regioni rendiconti
trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del
trimestre, in cui si dia
conto dell'avanzo o
disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla
data della resa del conto
anzidetto, dettagliando gli
eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) del
primo comma non
sono stati effettuati
pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le
regioni sono tenute a
provvedere all'acquisizione
dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni . La regione a sua volta
fornirà gli stessi dati
ai Ministeri della sanità e
del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio
sanitario
nazionale impostato
uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo. Ove dalla
comunicazione di
cui al numero 2) del primo
comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del
presente
articolo, risulti che la
gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai
debiti e crediti di
bilancio, i comuni, singoli
o associati, le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30
giorni i rispettivi
organi deliberanti al fine
di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di
gestione della unità
sanitaria locale.
Art. 51. Finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Il fondo sanitario nazionale
destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente
determinato con la legge
di cui al successivo articolo 53.
Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte
corrente e della parte
in conto capitale da iscriversi,
rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
del Ministero del
bilancio e della programmazione
economica . Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite
con
delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni,
comprese quelle a statuto
speciale, su proposta del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle
indicazioni
contenute nei piani sanitari
nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente
definiti per la spesa
corrente e per la spesa in conto
capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di
prestazioni sanitarie
stabiliti con le modalità di cui al
secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
eliminando
progressivamente le differenze
strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in
conto capitale si
applica quanto disposto dall'art.
43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6 ottobre 1971, n.
853. All'inizio di
ciascun trimestre, il Ministro del
tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno
per la parte di
sua competenza, trasferiscono alle
regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo. In caso di
mancato o
ritardato invio ai Ministri della
sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del
precedente articolo
50, le quote di cui al precedente
comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote
dell'esercizio precedente . Le
regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con
legge regionale
ed intesi ad unificare il livello
delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie
locali la quota loro
assegnata per il finanziamento
delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per
interventi
imprevisti. Tali parametri devono
garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio
regionale. Per il riparto
della quota loro assegnata per il
finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base
delle indicazioni
formulate dal piano sanitario
nazionale. Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è
trasferita alle unità
sanitarie locali, tenendo conto dei
presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il
piano sanitario
regionale. Gli amministratori e i
responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono
responsabili in solido delle
spese disposte od autorizzate in
eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano
determinate da
esigenze obiettive di carattere
locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi
sanitari della regione e
finanziabili con la riserva di cui
al quarto comma.
Art. 52. Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979.
Per l'esercizio finanziario 1979
l'importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel
bilancio dello Stato è
determinato, con riferimento alle
spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni
e loro consorzi, dagli enti, casse,
servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art.
12-bis, D.L. 8
luglio 1974, n. 264 , come
modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro
ente pubblico previsto
dalla presente legge, per
l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale. Ai fini
della determinazione del
fondo sanitario nazionale per
l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in
aumento:
a) le maggiorazioni derivanti
dall'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti
per quanto riguarda
la spesa del personale,
compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per
cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e servizi per ciascuno
degli anni 1978 e
1979;
c) le maggiorazioni derivanti
dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e
precedenti e non
compresi negli impegni
dell'anno 1977. Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del
servizio sanitario
nazionale e degli enti
pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo fra le regioni si
provvede per l'esercizio
1979, anche in deroga al
disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , con decreto del
Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro
della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole
regioni, secondo
quanto è previsto dal
presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente
comma. Le regioni,
tenuto conto di quanto
disposto dal terzo comma dell'art. 61 e sulla base degli atti ricognitivi
previsti dall'art. 7, L. 4
agosto 1978, n. 461,
assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti
che nel territorio
regionale esercitano le
funzioni del servizio sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle
stesse alle unità
sanitarie locali. Agli enti
medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui ai
numeri
8) e 9) del primo comma
dell'art. 50. Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono
tenuti agli
adempimenti di cui ai commi
secondo e terzo dell'art. 50. Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la
gestione manifesti
un disavanzo rispetto al
piano economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la
regione indica
tempestivamente i
provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione .
TITOLO II
Procedure di programmazione e di
attuazione del servizio sanitario nazionale
Art. 53. Piano sanitario nazionale.
Le linee generali di indirizzo e
le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario
nazionale sono
stabilite con il piano sanitario
nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica
nazionale e tenuta
presente l'esigenza di superare le
condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese,
particolarmente nelle
regioni meridionali . Il piano
sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della
sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale . Il
piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della
sua
approvazione con atto non
legislativo . Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al
Parlamento del piano
sanitario nazionale, il Governo
presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni
precettive ai fini della
applicazione del piano sanitario
nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario
nazionale,
rapportate alla durata del piano
stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario
nazionale ai
sensi dell'articolo 51 della
presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni . Il Parlamento
esamina ed approva
contestualmente il piano sanitario
nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento
pluriennale . Il
Governo adotta i conseguenti atti
di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui
parere si intende
positivo se non espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta . Il piano sanitario nazionale ha di norma
durata triennale e può
essere modificato nel corso del
triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo . Il piano
sanitario nazionale, le
disposizioni precettive e le norme
finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e
trasmessi dal
Governo al Parlamento nel corso
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne
l'approvazione entro il 10
settembre dell'anno stesso . Le regioni predispongono e approvano i propri piani
sanitari regionali
entro il successivo mese di
novembre . Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua
durata:
a) gli obiettivi da realizzare
nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;
b) [l'importo del fondo
sanitario nazionale di cui all'articolo 51, da iscrivere annualmente nel
bilancio dello Stato] ;
c) gli indici e gli standards
nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le
regioni, al fine di
realizzare in tutto il
territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso
una destinazione delle
risorse per settori
fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese
correnti e per gli investimenti,
prevedendo in particolare
gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione
quantitativa degli stessi.
Quanto agli investimenti il
piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la
dotazione di posti letto
e gli altri presidi e
strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano
stesso. Ai fini della valutazione
della priorità di
investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie
regioni, di posti letto, presidi e
strutture sanitarie di
istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni
investimento (se non per
completamenti e
ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle
regioni la cui dotazione di
posti letto e di altri
presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali
devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse
assegnata fra le unità
sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai
quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi
fondamentali previsti
dalla presente legge e per
gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di
erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi o le modalità della
graduale unificazione delle
stesse e del corrispondente
adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali
devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di
una coordinata e uniforme
realizzazione degli
obiettivi di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali
relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio
sanitario nazionale,
con particolare riferimento
alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità
quantitative dello
stesso;
i) le procedure e le modalità
per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua
idoneità a perseguire gli
obiettivi che sono stati
previsti;
l) le esigenze prioritarie del
servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori
attinenti alla tutela
della salute. [Ai fini
della programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad
avvalersi di un gruppo di
persone particolarmente
competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi
tecniche,
economiche e sanitarie
necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale] . [La
remunerazione delle persone
di cui al comma precedente
è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,
con il decreto di
conferimento dell'incarico.
Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi
nello stato di
previsione della spesa del
Ministero della sanità] .
Art. 54. Primo piano sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale per
il triennio 1980-1982 deve essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile
1979. Fino
all'approvazione del piano
sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture
immobiliari e per nuovi impianti
di presidi sanitari . Particolari,
motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con
decreto del
Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale .
Art. 55. Piani sanitari regionali.
Le regioni provvedono
all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari
triennali, coincidenti con il triennio
del piano sanitario nazionale,
finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle
prestazioni nel territorio
regionale. I piani sanitari
triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi
del piano sanitario
nazionale di cui all'articolo 53 e
riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti
dalla giunta
regionale, secondo la procedura
prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti
locali e delle altre
istituzioni ed organizzazioni
interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge
regionale almeno 120
giorni prima della scadenza di ogni
triennio. Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi
gli atti e
provvedimenti emanati dalle
regioni.
Art. 56. Primi piani sanitari regionali.
Per il triennio 1980-1982 i
singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30
ottobre 1979 e devono fra
l'altro prevedere:
a) l'importo delle quote da
iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento
alle indicazioni del
piano sanitario nazionale;
b) le modalità per attuare,
nelle unità sanitarie locali della regione, l'unificazione delle prestazioni
sanitarie secondo quanto
previsto dal quarto comma,
lettera f), dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali
devono riferirsi gli organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase
di avvio del servizio sanitario
nazionale.
Art. 57. Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie.
Con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità
a quanto
previsto dal piano sanitario
nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei
modi stabiliti dal piano
stesso, le prestazioni sanitarie
già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti,
casse, servizi e
gestioni autonome degli enti
previdenziali. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
della sanità, ed
anche in conformità a quanto
previsto dalla lettera f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a
disciplinare l'adeguamento
della partecipazione contributiva
degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione
della
soppressione delle strutture
mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque fatte
salve le
prestazioni sanitarie specifiche,
preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei
regolamenti vigenti, a
favore degli invalidi per causa di
guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili . Nulla è
innovato alle
disposizioni del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 , per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria
curativa e
riabilitativa, che devono essere
garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19
della presente
legge, agli invalidi del lavoro,
ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al
pagamento delle
prestazioni sanitarie. Con legge
regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra
l'erogazione delle
anzidette prestazioni e gli
interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali pongono
in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità
medico-legali di cui
all'articolo 75 della presente
legge .
Art. 58. Servizio epidemiologico e statistico.
Nel piano sanitario nazionale di
cui all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la
rilevazione e la gestione
delle informazioni epidemiologiche,
statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e
regionale e
per la gestione dei servizi
sanitari. I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze
attribuitegli dal precedente
articolo 27, sono attuati
dall'Istituto superiore di sanità. Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui
al primo comma,
provvedono ai servizi di
informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del
servizio sanitario
nazionale. Con decreto del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i
criteri in
ordine alla scelta dei campioni di
rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano
nazionale e
regionale.
Art. 59. Riordinamento del Ministero della sanità.
[Con legge dello Stato, entro il
30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che
dovrà essere
strutturato per l'attuazione dei
compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri
generali e dei
principi direttivi in essa indicati
ed in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio
sanitario nazionale
debbono essere esercitate dal
Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanità, sarà
stabilita la
dotazione organica degli uffici per
il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale. Con la stessa legge sono
rideterminate
le attribuzioni e le modalità per
la composizione del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo
alla natura di
organo consultivo tecnico del
Ministro della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della
sanità nell'ambito del
servizio sanitario nazionale. In
attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanità, con proprio
decreto,
costituisce, in via provvisoria,
l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione alle esigenze di
cui all'articolo 53, e
l'ufficio per l'attuazione della
presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti
legislativi ed
amministrativi connessi alla
istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti
funzionali dei nuovi uffici
apportando le necessarie modifiche
anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al
segretariato del
Consiglio sanitario nazionale sono
preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella
tabella XIX quadro
A, allegata al D.P.R. 30 giugno
1972, n. 48 , sono aumentati di tre unità . Per le esigenze degli uffici di cui
al terzo comma, la
dotazione organica dei primi
dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B
della richiamata tabella
XIX, è elevata di dieci unità. Alla
copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente
si provvede ai
sensi dell'articolo 1 della L. 30
settembre 1978, n. 583] .
Art. 60. Costituzione del Consiglio sanitario nazionale.
Entro 45 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge è costituito il Consiglio sanitario nazionale di cui
all'articolo 8. Il
Consiglio sanitario nazionale, a
partire dalla data del suo insediamento e fino alla conclusione delle operazioni
di liquidazione
degli enti e gestioni autonome
preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume
i compiti
attribuiti al comitato centrale di
cui all'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349 . Fino all'adozione dei provvedimenti
di cui all'ultimo
comma dell'articolo 61 sono
prorogati i compiti e i poteri affidati ai commissari liquidatori dagli articoli
3 e 7, L. 29 giugno
1977, n. 349 . Alle sedute del
Consiglio sanitario nazionale convocate per l'esercizio dei compiti di cui al
secondo comma
partecipano con voto consultivo i
cinque commissari liquidatori designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ed i
cinque membri proposti dal CNEL di
cui al secondo comma dell'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349 . Per l'assolvimento
dei propri
compiti il Consiglio sanitario
nazionale si avvale, sino al riordinamento del Ministero della sanità di cui al
precedente art. 59,
dell'esistente segreteria del
comitato centrale di cui all'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349 .
Art. 61. Costituzione delle unità sanitarie locali.
Le regioni, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al
precedente Titolo I,
individuano gli ambiti territoriali
delle unità sanitarie locali, ne disciplinato con legge i compiti, la struttura,
la gestione,
l'organizzazione, il funzionamento
e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in
distretti sanitari di
base. Con provvedimento da adottare
entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni
costituiscono
le unità sanitarie locali. Le
regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano
disposizioni:
a) per il graduale
trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali,
delle funzioni, dei beni e delle
attrezzature di cui sono
attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge,
vengano a cessare i
compiti nelle materie
proprie del servizio sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i
servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od
uffici di cui alla
precedente lettera a) che a
norma della presente legge, è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per
il trasferimento
del personale medesimo dopo
la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti
in
attuazione di quanto
previsto dal penultimo comma, punto 4 del precedente articolo 15;
c) per la gestione finanziaria
dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di
costituzione delle unità
sanitarie locali, con
l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni
del personale e per
l'acquisto di beni e
servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in
ordine alla stessa. Fino a
quando non sarà stato
emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la
tutela sanitaria delle
attività sportive nelle
regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere
assicurata, con
l'osservanza dei principi
generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e delle normative
stabilite dalle singole
federazioni sportive
riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.
Art. 62. Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie infettive e diffusive.
Il Governo, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio
di Stato, è autorizzato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare,
coordinare e riunire in
testo unico le disposizioni vigenti
in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi e di
malattie infettive e
diffusive, ivi comprese le
vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei
principi, delle disposizioni e
delle competenze previsti dalla
presente legge. Sino all'emanazione del predetto testo unico, si applicano in
quanto non in
contrasto con le disposizioni della
presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio
1934, n. 1265 , e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 63. Assicurazione obbligatoria.
A decorrere dal 1° gennaio 1980
l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini. I
cittadini che, secondo le
leggi vigenti, non sono tenuti
all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati
presso il servizio
sanitario nazionale nel limite
delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM. A
partire dalla data di cui al
primo comma i cittadini di cui al
comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione
dei redditi ai
fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per
l'assistenza di
malattia, secondo le modalità di
cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle
condizioni indicate nel
precedente comma. Gli adempimenti
per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al
precedente comma
sono affidati all'INPS che vi
provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del
Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo
stesso decreto sarà
stabilita la procedura di
segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato
versamento o per l'omessa od
infedele denuncia dei dati indicati
nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i
datori di lavoro
soggetti alle procedure di cui al
D.M. 5 febbraio 1969 . Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero
anche se non soggetti
all'obbligo della predetta
dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della
presente legge . Con decreto
del Ministro della sanità, da
emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, è stabilita la
quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta
quota è
calcolata tenendo conto delle
variazioni previste nel costo medio procapite dell'anno precedente per le
prestazioni sanitarie di
cui al secondo comma . [Gli
interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante
accreditamento in conto
corrente postale intestato alla
sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da
istituirsi nello
stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato] . [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro delle
finanze, saranno stabilite le
modalità di accertamento di soggetti tenuti al pagamento in collegamento con la
dichiarazione dei
redditi, nonché i tempi ed i
controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma] . Per il mancato
versamento o per
omessa o infedele dichiarazione, si
applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29
settembre 1973, n.
600 .
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Art. 64. Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del piano
sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici o
neuropsichiatrici e la diversa
utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture
esistenti e di quelle in via
di completamento. La regione
provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea
deroga per cui negli
ospedali psichiatrici possono
essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati
ricoverati
anteriormente al 16 maggio 1978 e
che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza
ospedaliera; tale
deroga non potrà comunque protrarsi
oltre il 31 dicembre 1980 . Entro la stessa data devono improrogabilmente
risolversi le
convenzioni di enti pubblici con
istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica . È
in ogni caso vietato
costruire nuovi ospedali
psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni
specialistiche psichiatriche di
ospedali generali, istituire negli
ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali
divisioni o sezioni
psichiatriche o sezioni
neurologiche o neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì con
riferimento alle norme di cui agli
articoli 66 e 68, la destinazione
alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche
di assistenza e
beneficienza (IPAB) e degli altri
enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge
provvedono, per conto o in
convenzione con le amministrazioni
provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la
destinazione dei beni
e del personale delle
amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza
psichiatrica e di igiene mentale.
Quando tali presidi e servizi
interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. La regione, a partire dal
1° gennaio 1979,
istituisce i servizi psichiatrici
di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici
pubblici. Nei casi in cui nel
territorio provinciale non esistano
strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario
regionale e al fine
di costituire i presidi per la
tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la
destinazione del personale, che
ne faccia richiesta, delle
strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge erogano
assistenza in regime di
convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro
personale
indispensabile al funzionamento di
tali presidi. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo
comma i servizi di
cui al quinto comma dell'articolo
34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 , al
fine di
garantire la continuità
dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un
numero di posti letto non
superiore a 15. Sino all'adozione e
di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia
sanitaria del direttore, dei
primari, degli aiuti e degli
assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente,
dagli artt. 4 e 5 e dall'art.
7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 .
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti
di cui all'art. 6 del
D.L. 8 luglio 1974, n. 264 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli
ospedali psichiatrici
e neuropsichiatrici dipendenti
dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli
eventuali concorsi
continuano ad essere espletati
secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore
della presente
legge. Tra gli operatori sanitari
di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , sono
compresi gli infermieri di cui
all'art. 24 del regolamento
approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 . Fermo restando quanto previsto dalla
lettera a) dell'art.
6 della presente legge la regione
provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale
infermieristico, nella
previsione del superamento degli
ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel
complesso dei
servizi per la tutela della salute
mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art.
7, ultimo comma,
L. 13 maggio 1978, n. 180 .
Art. 65. Attribuzione, per i
servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti
mutualistici e
delle gestioni sanitarie
soppressi.
In applicazione del progetto di
riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977,
n. 349 , e d'intesa
con le regioni interessate, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e
delle finanze, sia i beni mobili ed
immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari
appartenenti agli
enti, casse mutue e gestioni
soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio,
con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie
locali . Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei
beni di cui al
precedente comma, il reimpiego ed
il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione
in opere di
realizzazione e di ammodernamento
dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi
connessi.
Alle operazioni di trasferimento di
cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata L. 29
giugno 1977,
n. 349, che provvedono altresì al
trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza
sanitaria attribuite alle
unità sanitarie locali. I rimanenti
beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi
sono realizzati
dalla gestione di liquidazione ai
sensi dell'art. 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale
dell'INAM che è
attribuito al patrimonio dello
Stato. [Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS,
per la durata del
primo piano sanitario nazionale,
per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e
76 della
presente legge, nonché al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni
circoscrizionali
dell'impiego] . Le Regioni
assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto
nazionale della previdenza
sociale, per la durata del primo
piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti
di cui agli
articoli 74 e 76 della presente
legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze
delle sezioni
circoscrizionali dell'impiego,
secondo i piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle
loro esigenze di
efficienza e funzionalità .
Art. 66. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali.
Sono trasferiti al patrimonio
del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità
sanitarie locali:
a) i beni mobili ed immobili e
le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e
destinati ai servizi
igienico-sanitari,
[compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e
profilassi];
b) i beni mobili ed immobili e
le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-
psichiatrici e dei
centri di igiene mentale
dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni
pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) di cui
al settimo comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura
e dei presidi
sanitari extraospedalieri
dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. I rapporti giuridici
relativi alle attività di
assistenza sanitaria
attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio. È affidata alle
unità sanitarie locali la
gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi
igienico-sanitari dei
comuni e all'esercizio di
tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria. Le
regioni adottano gli
atti legislativi ed
amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti
commi per regolare i rapporti
patrimoniali attivi e
passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
Ai trasferimenti di cui al
presente articolo si
provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61. Con le stesse
modalità ed entro gli
stessi termini gli enti ed
istituti di cui alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano, la
personalità
giuridica. Con legge
regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo
comma, il reimpiego ed
il reinvestimento in opere
di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati
dalla loro
alienazione o
trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi
connessi.
Art. 67. Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.
Entro il 30 giugno 1979, in
applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4, L.
29 giugno 1977, n. 349,
il Ministro della sanità di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
sentito il Consiglio sanitario
nazionale e le organizzazioni
sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici,
distinti per
amministrazione od enti e per
qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto
ai servizi delle unità
sanitarie locali, e del personale
da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto
nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da
quelle statali, per le
seguenti esigenze:
a) per il fabbisogno di
personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i compiti di
cui agli articoli 74, 75 e 76;
b) per la copertura dei posti
in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell'art. 43, L.
20 marzo 1975, n. 70,
così come risultano dai
provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge. I medici ed i
veterinari provinciali
inquadrati nei ruoli
regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli
di cui all'articolo 47, salvo
diversa necessità della
regione. I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il
personale
dipendente, alla data del
1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui
all'articolo 40, L.
12 febbraio 1968, n. 132 ;
detto personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente
rapporto, sarà assunto
presso le amministrazioni
di destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 47,
fatta eccezione
per quello rappresentato
dal limite di età. Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui
alla L. 29 giugno 1977,
n. 349 , dispongono, su
proposta formulata dalle regioni previa intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative in campo
nazionale, il comando del personale presso le unità sanitarie locali,
nell'ambito dei contingenti
di cui al primo comma e
sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario
nazionale. Entro la
stessa data i commissari
liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349 , dispongono, su proposta del
Ministro della
sanità, previa intesa con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con
riferimento
ai contingenti di cui al
primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal
Consiglio sanitario
nazionale, il comando del
personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.
Allo scadere
dell'anno del comando di
cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della
presente legge,
che delle leggi 17 agosto
1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349 , comunque utilizzato dalle regioni, è
trasferito alle
stesse, alle unità
sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in
una posizione giuridica e di
livello funzionale
corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data
del trasferimento stesso
secondo le tabelle di
equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell'articolo 47. Il personale non
comandato ai sensi
dei precedenti commi è
assegnato provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
ai sensi del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 618 , con le procedure e i criteri di cui all'art.
1-quaterdecies della L. 21 ottobre
1979, n. 641, nella
posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto
dell'assegnazione. A tutto il personale
assegnato in via
transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della L. 21 ottobre
1978, n. 641, continua ad
applicarsi fino alla data
dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello
Stato il trattamento
economico, normativo e di
fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle
gestioni di provenienza. Il
personale già comandato
presso amministrazioni statali ai sensi dell'art. 6, L. 29 giugno 1977, n. 349 ,
è trasferito ai
ruoli unici di cui al comma
precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale presta
servizio,
unitamente a quello già
assegnato ai sensi dell'art. 6, L. 23 dicembre 1975, n. 638. Fino a sei mesi
dall'entrata in
funzione delle unità
sanitarie locali è consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni
previste dall'art. 48,
terzo comma, n. 4), i
medici dipendenti degli enti di cui agli artt. 67, 68, 72, 75 già autorizzati in
base alle vigenti
disposizioni .
Art. 68. Norme per il trasferimento del personale di enti locali.
Con legge regionale entro il 30
giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al
quarto comma,
numero 1), dell'art. 47 del
personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 66 nonché dai
comuni che risulti addetto ai
servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30
giugno 1977, salvo le
assunzioni conseguenti a concorsi
pubblici espletati fino alla entrata in vigore della presente legge. Con la
medesima legge e
con gli stessi criteri e modalità
di cui al primo comma, è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al
precedente comma, il
personale tecnico-sanitario,
trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di
ruolo conseguiti per
effetto di pubblico concorso,
presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e
profilassi delle due sezioni e
altri servizi degli enti locali,
che ne faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni
dall'emanazione del decreto
governativo di cui all'articolo 47
della presente legge. Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle
regioni per i servizi
regionali può essere inquadrato, se
ne faccia richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale,
con le
disposizioni di cui allo stesso
articolo 47, comma quinto, lettera c). Il personale di cui ai precedenti commi è
assegnato alle
unità sanitarie locali, nella
posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di
provenienza, secondo
le tabelle di equiparazione
previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3). Sino all'entrata in vigore
del primo accordo
nazionale unico di cui al nono
comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico
previsto
dall'ordinamento vigente presso gli
enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti
dalle leggi 18 marzo
1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n.
515 , e dai decreti applicativi delle medesime, nonché dall'articolo 13 della
legge 29 giugno
1977, n. 349.
Art. 69. Entrate del fondo sanitario nazionale.
A decorrere dal 10 gennaio 1979,
in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata
del bilancio dello
Stato:
a) i contributi assicurativi di
cui all'art. 76;
b) le somme già destinate in
via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro
consorzi, nonché da altri
enti pubblici al
finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non
inferiore a quelle accertate
nell'anno 1977 maggiorate
del 14 per cento;
c) i proventi ed i redditi
netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie
locali;
d) gli avanzi annuali delle
gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri
enti
mutuo-previdenziali;
e) i proventi derivanti da
attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari
ad esse collegati,
nonché da recuperi, anche a
titolo di rivalsa . Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a
compensazione, sui
trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati. Sono
altresì versate all'entrata del
bilancio dello Stato i
proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli
enti ospedalieri e degli enti,
casse, servizi e gestioni
autonome in liquidazione, di cui all'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264 ,
convertito nella L. 17
agosto 1974, n. 386 . I
versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi
assicurativi di cui alla
lettera a) entro i termini
previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla
lettera b) entro 15 giorni
dal termine di ogni
trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed
i redditi di cui alle
lettere c) ed e), nonché di
quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per
gli avanzi di cui alla
lettera d) entro 15 giorni
dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione. Alla riscossione delle
somme dovute ai
sensi del presente articolo
e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di
mora, provvede
l'Intendenza di finanza,
secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639 , relativo alla
procedura coattiva per
la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato. Cessano di avere vigore, con effetto dal 10
gennaio 1979, le norme
che prevedono la
concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui
finanziamento è previsto dalla
presente legge .
Art. 70. Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione.
Con effetto dal 1° gennaio 1980,
con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
sono trasferiti ai
comuni competenti per territorio
per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza
sanitaria
dell'Associazione della Croce Rossa
italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i
beni mobili
ed immobili destinati ai predetti
servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo
contingente. Per il
trasferimento dei beni e del
personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli
65 e 67. Il Governo,
entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro
della sanità, di
concerto con il Ministro della
difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento
della Associazione
della Croce Rossa italiana con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione
dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio
volontaristico della Associazione
stessa;
2) i compiti dell'Associazione
dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli
adempimenti
commessi dalle vigenti
convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa
internazionale alle
società di Croce Rossa
nazionali;
3) le strutture
dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere
articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere
gratuite e dovrà essere prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per
attive prestazioni
volontarie nell'ambito
dell'Associazione .
Art. 71. Compiti delle Associazioni di volontariato.
I compiti di cui all'articolo 2,
lettera b), del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n.
1256 , possono
essere svolti anche dalle
Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a
convenzioni da stipularsi con
le unità sanitarie locali
interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime.
Art. 72. Soppressione
dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e
dell'Associazione nazionale
per il controllo della
combustione - ANCC.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e
della previdenza sociale, della
sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi
entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale por la prevenzione
degli infortuni
(ENPI) e dell'Associazione (ANCC) e
ne sono nominati i commissari liquidatori. Ai predetti commissari liquidatori
sono
attribuiti, sino al 31 dicembre
1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349 , attribuisce
ai commissari
liquidatori degli enti
mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dello ANCC è disciplinata ai sensi
dell'articolo 77. A decorrere dal
1° gennaio 1980 i compiti e le
funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai
comuni, alle regioni e
agli organi centrali dello Stato,
con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia è disposta
dal D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 , e dalla
presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la
prevenzione e per la sicurezza del
lavoro sono individuate le attività
e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto
e al CNEN. A
decorrere dalla data di cui al
precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si
applicano le
procedure dell'articolo 67 al fine
di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la
sicurezza e la prevenzione
del lavoro e da iscrivere nei ruoli
regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in
particolare ai servizi di
cui all'articolo 22. Si applicano
per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui all'articolo
65 ad eccezione
delle strutture scientifiche e dei
laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la
prevenzione del lavoro.
Art. 73. Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro.
In riferimento a quanto disposto
dall'articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale, il personale tecnico e
sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle
sezioni mediche,
chimiche e ai servizi di pretezione
antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980,
presso
l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità
sanitarie locali e, in
particolare, nei presidi di cui
all'articolo 22. Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in
quanto applicabili, le
procedure di cui all'articolo 67.
Art. 74. Indennità economiche temporanee.
A decorrere dal 1° gennaio 1980
e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale
l'erogazione delle
prestazioni economiche per malattia
e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli
enti, casse,
servizi e gestioni autonome estinti
e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di
conversione con
modificazioni del decreto- legge 8
luglio 1974, n. 264 , è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) che
terrà apposita gestione. A partire
dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali
prestazioni è devoluta
all'INPS ed è stabilita con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del
tesoro. Resta
ferma presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la
tubercolosi, con
compiti limitati all'erogazione
delle sole prestazioni economiche. Entro la data di cui al primo comma con legge
dello Stato si
provvede a riordinare la intera
materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio.
Art. 75. Rapporto con gli enti previdenziali.
Entro il 31 dicembre 1980, con
legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le
competenze in
materia di medicina legale
attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera q).
Sino all'entrata in vigore della
legge di cui al precedente comma
gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia,
superstiti, tubercolosi,
assegni familiari, infortuni sul
lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività
medico-legali ed i
relativi accertamenti e
certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamente
necessari all'espletamento
delle funzioni stesse, salvo quanto
disposto dal comma successivo. Fermo restando il termine sopra previsto gli enti
previdenziali di cui al precedente
comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per utilizzare i
servizi delle stesse,
ivi compresi quelli medico- legali,
per la istruttoria delle pratiche previdenziali. Le gestioni commissariali
istituite ai sensi
dell'art. 12-bis del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264 , come modificato dalla legge di conversione 17 agosto
1974, n. 386, in
relazione ai compiti di assistenza
sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le
modalità e
nei termini di cui all'art. 61. Gli
enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel
primo comma, applicano
al personale medico dipendente
dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle
norme delegate di
cui all'articolo 47.
Art. 76. Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia.
Fino al 31 dicembre 1979 gli
adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via
giudiziale dei contributi
sociali di malattia e di ogni altra
somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti
e gestioni
interessati, posti in liquidazione
ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 . A decorrere dal 1° gennaio 1980 e
fino alla
completa fiscalizzazione degli
oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà contabilità
separate per ciascun
degli enti o gestioni soppressi e
vi provvederà secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la
riscossione
dei contributi di propria
pertinenza. [Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e
ad altri istituti e gestioni
interessati posti in liquidazione
ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 , per i contributi di malattia
diferiti agli anni 1979 e
precedenti]. I contributi di
competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente
infruttifero di tesoreria
intestato al Ministro del tesoro,
mediante versamento da parte dei datori di lavoro e degli esattori od enti,
incaricati della
riscossione a mezzo ruolo, con
bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con
decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano salve le sanzioni
penali previste in materia
dalla vigente legislazione. Per
l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente
articolo, l'INPS, sia
a livello centrale che periferico,
è tenuto ad avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le
competenze fisse ed
accessorie ed i relativi oneri
riflessi sono a carico dell'INPS. A decorrere dal 1° gennaio 1980 vengono
affidati all'INPS gli
adempimenti previsti da convenzioni
già stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 , dalle
organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative a carattere nazionale.
Art. 77. Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività.
Fermo restando quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi
e gestioni
autonome di cui all'articolo 12-bis
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , come modificato dalla legge di
conversione 17
agosto 1974, n. 386, si provvede,
entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
direttive emanate,
in applicazione dell'art. 4, quarto
comma, L. 29 giugno 1977, n. 349 , dal comitato centrale istituito con lo stesso
articolo.
Prima che siano esaurite le
operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui
al precedente
comma, i commissari liquidatori
provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di
decisioni degli organi
di giustizia amministrativa non più
suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori
provvedono, ai
soli fini giuridici, alla
ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per
qualsiasi causa, ne abbiano
diritto al termine della
aspettativa in base a norme di legge o regolamentari. Le gestioni di
liquidazione che non risultano
chiuse nel termine di cui al primo
comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del
tesoro di cui
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404
. I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle
loro funzioni il
trentesimo giorno successivo alla
data di assunzione delle gestioni stesse da parte dell'ufficio liquidazioni.
Entro tale termine
essi devono consegnare all'ufficio
liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli
inventari ed il rendiconto
della loro intera gestione. Le
disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte
affluire in apposito conto
corrente infruttifero di tesoreria
dal quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione
delle singole
liquidazioni e per la copertura dei
disavanzi di quelle deficitarie. Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è
possibile coprire
a carico del conto corrente di cui
al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto dall'art. 14, L.
4 dicembre
1956, n. 1404 , per la cui
integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di
ricorso al mercato
finanziario con la osservanza delle
norme di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito,
con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si provvede per il
primo anno con
una corrispondente maggiorazione
delle operazioni stesse per gli anni successivi con appositi stanziamenti da
iscrivere
annualmente nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per le esigenze della gestione
di liquidazione di cui
al terzo comma si applica il
disposto dell'art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404 .
Art. 78. Norme fiscali.
I trasferimenti di beni mobili
ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza
limiti di valore,
dalle imposte di bollo, di
registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra
imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura.
Art. 79. Esercizio delle deleghe legislative.
Le norme delegate previste dalla
presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e
della programmazione
economica e degli altri Ministri,
in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli,
adottando la procedura
complessivamente prevista dall'art.
8, L. 22 luglio 1975, n. 382 . Per l'esercizio delle deleghe di cui agli
articoli 23, 24, 37, 42,
47 e 59 in luogo della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, L. 10 febbraio
1953, n. 62 , e
successive modificazioni e
integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita commissione composta da 10
deputati e 10
senatori nominati, in
rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle
rispettive Camere.
Art. 80. Regioni a statuto speciale.
Restano salve le competenze
statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla
presente legge.
Restano ferme altresì le competenze
spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e
condizioni
particolari di autonomia definite
dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e relative norme di attuazione, nel
rispetto, per quanto
attiene alla provincia autonoma di
Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi
linguistici e
alla parificazione delle lingue
italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla
presente legge nelle due
province si applica quanto disposto
dall'articolo 78 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri
. Al
trasferimento delle funzioni, degli
uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli- Venezia
Giulia, Sardegna,
Sicilia, nonché alle province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai
rispettivi statuti.
Appositi accordi o convenzioni
regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per
quanto riguarda la
utilizzazione dello Stabilimento di
ricovero e cura di Aosta.
Art. 81. Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili.
Il trasferimento delle funzioni
amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore
dei mutilati e
invalidi di cui all'articolo 2
della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi civili diventa
operativo a partire dal
1° luglio 1979.
Art. 82. Variazioni al bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 83. Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Le disposizioni di
cui ai Capi II, III e V del Titolo
I, e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979.
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