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LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 31

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1981, n. 20, recante: ‘Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale’.

(BUR n. 42 del 14 maggio 1990)

 

 

Art. 1

 

1.  L'art. 16 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 20, come modificato dalla legge regionale 1 marzo 1983, n. 7 è così sostituito:

 

Fermo restando lo standard di personale relativo ai servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura di cui all'art. 3, lettera 13.5, del decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988, l'èquipe di ciascuna Unità Sanitaria Locale per lo svolgimento delle attività territoriali dei servizi di salute mentale e quelli residenziali e semiresidenziale di terapia e risocializzazione è così sostituita: - 1 medico ogni 15 mila abitanti

 

- 1 psicologo ogni 20 mila abitanti

- 1 assistente sociale ogni 20 mila abitanti

- 1 infermiere ogni 10 mila abitanti

- 1 sociologo ogni 100 mila abitanti.

 

In relazione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna Unità Sanitaria Locale, l'équipe di cui al precedente comma non potrà comunque essere composta da un numero di operatori inferiore a:

 

- 5 medici

- 4 psicologi

- 4 assistenti sociali

- 1 sociologo

- 9 infermieri.

 

Per le Unità Sanitarie Locali in cui operano, in armonia con la programmazione regionale, comunità alloggio, comunità terapeutiche ovvero unità riabilitative, ad esaurimento, negli ex ospedali psichiatrici, la composizione di ciascuna équipe è così definita:

 

- 2 medici

- 2 psicologi

- 2 assistenti sociali

- 9 infermieri.

 

Le équipes di cui ai commi precedenti definiscono, nella loro unitarietà, lo organico del servizio territoriale di salute mentale che concorre insieme a quello del servizio ospedaliero di diagnosi e cura, alla composizione della pianta organica complessiva e unica del Dipartimento di salute mentale.

 

Nell'ambito del Dipartimento di salute mentale ciascuno dei due servizi, ospedaliero e territoriale, è diretto da un medico psichiatra appartenente alla posizione funzionale apicale. Il Comitato di Gestione di ciascuna U.S.L. in conformità a quanto previsto dallo schema tipo regionale di regolamento del Dipartimento di salute mentale nomina fra questi il coordinatore.

 

Ai sensi dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 26 gennaio 1981, n. 678, le Unità Sanitarie Locali formulano alla Giunta regionale la proposta di ridefinizione degli organici del servizio territoriale in conformità alle disposizioni della presente legge.

 

Per il personale laureato le Unità Sanitarie Locali sono tenute a prevedere la parità numerica tra le posizioni funzionali e quelle intermedie.

 

Fino a quando non si provvederà alla definizione degli standard del persona le ospedaliero ed alla conseguente ubicazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura, i posti previsti nelle piante organiche determinate ai sensi della presente legge non possono essere coperti.

 

Successivamente, le assunzioni di personale potranno essere effettuate a condizione che sia data attuazione, in via preliminare, ai processi di mobilità previsti dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

 

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