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Garante per la protezione dei dati personali
 Provvedimenti a carattere generale - 29 aprile 2004   Bollettino del n. 49/aprile 2004,  pag. 0

[doc. web n. 1003482]

[ doc. web. n.   1116810]

[v. anche Comunicato stamp

Videosorveglianza - Provvedimento generale 

Sommario

1. Premessa

2. Principi generali

2.1. Principio di liceit�
2.2. Principio di necessit�
2.3. Principio di proporzionalit�
2.4. Principio di finalit�

3. Adempimenti

3.1. Informativa
3.2. Prescrizioni specifiche

3.2.1. Verifica preliminare
3.2.2. Autorizzazioni
3.2.3. Altri esami preventivi
3.2.4. Notificazione

3.3. Soggetti preposti e misure di sicurezza

3.3.1. Responsabili e incaricati
3.3.2. Misure di sicurezza

3.4. Durata dell�eventuale conservazione

3.5. Documentazione delle scelte

3.6. Diritti degli interessati

4. Settori specifici

4.1. Rapporti di lavoro

4.2. Ospedali e luoghi di cura

4.3. Istituti scolastici

4.4. Luoghi di culto e di sepoltura

5. Soggetti pubblici

5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali

5.2. Informativa

5.3. Accessi a centri storici

5.4. Sicurezza nel trasporto urbano

5.5. Deposito dei rifiuti

6. Privati ed enti pubblici economici

6.1. Consenso

6.2. Bilanciamento degli interessi

6.2.1. Profili generali
6.2.2. Registrazione delle immagini
6.2.3. Videosorveglianza senza registrazione
6.2.4. Videocitofoni
6.2.5. Riprese nelle aree comuni

7. Prescrizioni e sanzioni
 

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot�, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d�ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell�art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

RILEVATO

1. PREMESSA

Il Garante ritiene opportuno aggiornare e integrare il  provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo" pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28), anche per conformare i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza al Codice entrato in vigore il 1� gennaio 2004 e ad altre disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) che hanno rafforzato le garanzie per i cittadini. Per altro verso va evidenziato che nel triennio di applicazione del predetto provvedimento sono stati sottoposti all�esame dell�Autorit� numerosi casi, attraverso reclami, segnalazioni e richieste di parere, i quali evidenziano un utilizzo crescente, spesso non conforme alla legge, di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati.

Con riferimento alle menzionate garanzie, il presente provvedimento (paragrafi  2 e  3) richiama taluni principi e illustra le prescrizioni generali relative a tutti i sistemi di videosorveglianza; nei paragrafi  4 5 e  6 vengono invece individuate prescrizioni riguardanti specifici trattamenti di dati. Ovviamente, per casi particolari l�Autorit� si riserva di intervenire di volta in volta con atti ad hoc.

Le prescrizioni del presente provvedimento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libert� fondamentali dei cittadini e della dignit� delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all�identit� ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice).

Il Garante ha posto doverosa attenzione al nuovo diritto alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) consapevole che un�idonea tutela dei diritti dei singoli, oggetto del bilanciamento effettuato con il presente provvedimento, non pregiudica l�adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e l�accertamento degli illeciti.

Si � avuto riguardo pertanto anche alla libert� di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In tali ambiti, non si possono privare gli interessati del diritto di circolare senza subire ingerenze incompatibili con una libera societ� democratica (art. 8 Conv. europea diritti uomo ratificata con l. n. 848/1955), derivanti da rilevazioni invadenti ed oppressive riguardanti presenze, tracce di passaggi e spostamenti, facilitate dalla crescente interazione dei sistemi via Internet ed Intranet.

Il Garante si � infine ispirato alle indicazioni espresse in varie sedi internazionali e comunitarie: in particolare alle linee-guida del Consiglio d�Europa del 20-23 maggio 2003 (v. Relazioni annuali del Garante per il 2002 e per il 2003, in www.garanteprivacy.it), nonch� agli indirizzi formulati dalle autorit� europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo istituito dalla direttiva n. 95/46/CE (11 febbraio 2004, n. 4/2004, in  Relaz. annuale 2003 e http://europa.eu.int/comm/internal-market/privacy/workingroup/wp2004/wpdocs04_en.htm).

 

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Principio di liceit�
Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza � possibile solo se � fondato su uno dei presupposti di liceit� che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22) e, dall�altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" o consenso libero ed espresso:
artt. 23-27). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all�ambito pubblico e a quello privato.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell�ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignit�, dell�immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui � riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d�albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Specifici limiti possono derivare da altre speciali disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilit� di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, oppure musei, biblioteche statali e archivi di Stato (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4) e, ancora, relativi a impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali (d.lg. 4 febbraio 2000, n. 45).

Appare inoltre evidente la necessit� del rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

 

2.2. Principio di necessit�
Poich� l�installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l�introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessit� e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati gi� in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalit� del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilit� di ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Se non � osservato il principio di necessit� riguardante le installazioni delle apparecchiature e l�attivit� di videosorveglianza non sono lecite (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice).

 

2.3. Principio di proporzionalit�
Nel commisurare la necessit� di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attivit� che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un�effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio".

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione � finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di pi� rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell�impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un�attivit� di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l�installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, pu� determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto pu� essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza �, quindi, lecita solo se � rispettato il c.d. principio di proporzionalit�, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

Il principio di proporzionalit� consente, ovviamente, margini di libert� nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l�utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita cos� un�ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libert� fondamentali degli altri interessati.

Come si � detto, la proporzionalit� va valutata in ogni fase o modalit� del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

  • se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
  • se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
  • la dislocazione, l�angolo visuale, l�uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
  • quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
  • la durata dell�eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

In applicazione del predetto principio va altres� delimitata rigorosamente:

  • anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalit�, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
  • l�utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l�adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d�allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalit� degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie (art. 14, comma 1, del Codice);
  • l�eventuale duplicazione delle immagini registrate;
  • la creazione di una banca di dati quando, per le finalit� perseguite, � sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

 

2.4. Principio di finalit�
Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Ci� comporta che il titolare possa perseguire solo finalit� di sua pertinenza.

Si � invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalit� di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realt� introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all�interno o all�esterno di edifici o impianti ove si svolgono attivit� produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l�eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalit� determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l�eventuale attivit� di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalit� generiche o indeterminate, tanto pi� quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Le finalit� cos� individuate devono essere correttamente riportate nell�informativa.

 

3. ADEMPIMENTI


3.1. Informativa
Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell�eventuale registrazione; ci� anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attivit� pubblicitarie (attraverso web cam).

L�informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguit�.

Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi dell�art. 13, comma 3, del Codice un modello semplificato di informativa "minima", riportato in fac-simile in allegato al presente provvedimento e che pu� essere utilizzato in particolare in aree esterne, fuori dei casi di verifica preliminare indicati nel punto successivo. Il modello � ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di pi� telecamere, in relazione alla vastit� dell�area e alle modalit� delle riprese, vanno installati pi� cartelli.

In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto  art. 13 con particolare riguardo alle finalit� e all�eventuale conservazione.

Il supporto con l�informativa:

  • deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
  • deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
  • pu� inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

 

3.2. Prescrizioni specifiche

3.2.1. Verifica preliminare
I trattamenti di dati personali nell�ambito di una attivit� di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorit�, anche con un provvedimento generale, come esito di una verifica preliminare attivata d�ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libert� fondamentali, nonch� per la dignit� degli interessati.

A questo fine, con il presente provvedimento il Garante prescrive a tutti i titolari del trattamento, quale misura opportuna per favorire il rispetto delle previsioni di legge (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), di sottoporre alla verifica preliminare di questa Autorit� (anche in tal caso, con eventuali provvedimenti di carattere generale) i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad es. biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce.

La verifica preliminare del Garante occorre anche in caso di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini (che rendono possibile una ricerca automatizzata o nominativa) e in caso di videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati.

3.2.2. Autorizzazioni
I predetti trattamenti devono essere autorizzati preventivamente dal Garante, anche attraverso autorizzazioni generali, quando riguardano dati sensibili o giudiziari, ad esempio in caso di riprese di persone malate o di detenuti (artt. 26 e 27 del Codice).

3.2.3. Altri esami preventivi
Non devono essere sottoposti all�esame preventivo del Garante, a meno che l�Autorit� lo abbia disposto, i trattamenti di dati a mezzo videosorveglianza, fuori dei casi indicati nei precedenti punti 
3.2.1. e  3.2.2. Non pu� desumersi alcuna approvazione implicita dal semplice inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell�Autorit�, in quanto non si applica il principio del silenzio/assenso.

3.2.4. Notificazione
Gli stessi trattamenti devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del Codice). A tale riguardo l�Autorit� ha disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalit� di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio (provv. n. 1/2004 del 31 marzo 2004, in G.U. 6 aprile 2004, n. 81 e in www.garanteprivacy.it; v. anche, sullo stesso sito, i chiarimenti forniti con nota n. 9654/33365 del 23 aprile 2004 relativamente alla posizione geografica delle persone).

 


3.3. Soggetti preposti e misure di sicurezza

3.3.1. Responsabili e incaricati
Si devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui � indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero molto ristretto di soggetti, in particolare quando ci si avvale di una collaborazione esterna.

Vanno osservate le regole ordinarie anche per ci� che attiene all�eventuale designazione di responsabili del trattamento, avendo particolare cura al caso in cui il titolare si avvalga di un organismo esterno anche di vigilanza privata (art. 29 del Codice).

La designazione di eventuali responsabili ed incaricati "esterni" pu� essere effettuata solo se l�organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento. Questo non deve, ovviamente, essere un espediente per eludere la normativa in materia di protezione dei dati personali, come pu� accadere, per esempio, nel caso in cui la designazione dell�incaricato "esterno" mascheri una comunicazione di dati a terzi senza consenso degli interessati, oppure nel caso di diversit� o incompatibilit� tra le finalit� perseguite dai soggetti che si scambiano i dati.

Quando i dati vengono conservati - naturalmente per un tempo limitato in applicazione del principio di proporzionalit� - devono essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. Occorre prevenire possibili abusi attraverso opportune misure basate in particolare su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessit� (da parte di addetti alla manutenzione o per l�estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorit� giudiziaria o di polizia giudiziaria). Va infatti tenuto conto che l�accessibilit� regolamentata alle immagini registrate da parte degli addetti � fattore di sicurezza.

Sono infine opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilit�, sia all�atto dell�introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalit� di utilizzo (cfr. Allegato B) al Codice, regola n. 19.6).


3.3.2. Misure di sicurezza
I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalit� della raccolta (art. 31 del Codice).

Alcune misure, c.d. "misure minime", sono obbligatorie anche sul piano penale. Il titolare del trattamento che si avvale di un soggetto esterno deve ricevere dall�installatore una descrizione scritta dell�intervento effettuato che ne attesti la conformit� alle regole in materia (artt. 33-36 e 169, nonch� Allegato B) del Codice, in particolare punto 25; v. anche i chiarimenti forniti con nota n. 6588/31884 del 22 marzo 2004, in www.garanteprivacy.it).

 

3.4. Durata dell�eventuale conservazione

In applicazione del principio di proporzionalit� (v. anche art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l�eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilit� e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalit� perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festivit� o chiusura di uffici o esercizi, nonch� nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell�autorit� giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosit� dell�attivit� svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche pu� risultare giustificata l�esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), � ammesso un tempo pi� ampio di conservazione dei dati, che non pu� comunque superare la settimana.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessit� derivante da un evento gi� accaduto o realmente incombente, oppure alla necessit� di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall�autorit� giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un�attivit� investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalit� tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

 

3.5. Documentazione delle scelte
Le ragioni delle scelte, cui si � fatto richiamo, devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ci� anche ai fini dell�eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell�esercizio dei diritti dell�interessato o di contenzioso.

 

3.6. Diritti degli interessati
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l�effettivo esercizio dei propri diritti in conformit� al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalit�, le modalit� e la logica del trattamento e di ottenere l�interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema � utilizzato da persone non debitamente autorizzate (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e pu� comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice (art. 10, commi 3 s., del Codice). A tal fine pu� essere opportuno che la verifica dell�identit� del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un�immagine riconoscibile dell�interessato.

 

4. SETTORI SPECIFICI

4.1. Rapporti di lavoro
Nelle attivit� di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell�attivit� lavorativa e ci� anche in caso di erogazione di servizi per via telematica mediante c.d. "web contact center". Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza � impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero � richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 legge n. 300/1970; art. 2 d.lg. n. 165/2001).

Queste garanzie vanno osservate sia all�interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro, cos� come, ad esempio, si � rilevato in precedenti provvedimenti dell�Autorit� a proposito di telecamere installate su autobus (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalit� di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull�attivit� lavorativa degli addetti).

� inammissibile l�installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all�attivit� lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attivit� od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull�attivit� giornalistica contenute nel Codice, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonch� l�osservanza del codice deontologico per l�attivit� giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.


4.2. Ospedali e luoghi di cura
L�eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unit� di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilit� e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignit� delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il Codice prescrive per le strutture sanitarie (art. 83).

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalit� di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali pu� essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell�immagine solo del proprio congiunto.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse, a pena di sanzione penale (artt. 22, comma 8, e 167 del Codice). Va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Nei casi in cui l�impiego di un sistema di videosorveglianza all�interno di una struttura sanitaria non sia finalizzato alla cura del paziente, bens� solo a finalit� amministrative o di sicurezza (quali, ad esempio, il controllo dell�edificio o di alcuni locali), e sia possibile che attraverso lo stesso siano raccolte immagini idonee a rivelare lo stato di salute, il soggetto pubblico titolare deve menzionare tale trattamento nell�atto regolamentare sui dati sensibili da adottare in base al Codice (art. 20).

 

4.3. Istituti scolastici
L�eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell�eventuale trattamento di dati relativi a minori.

A tal fine, se pu� risultare ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilit� (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l�eventuale accesso ai dati.

Restano di competenza dell�autorit� giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell�ordine pubblico o di individuazione di autori di atti criminali (per es. spacciatori di stupefacenti, adescatori, ecc.).

 

4.4. Luoghi di culto e di sepoltura
L�installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all�appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di sepoltura, l�installazione di sistemi di videosorveglianza deve ritenersi ammissibile all�interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici.

 

5. SOGGETTI PUBBLICI

5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali
Un soggetto pubblico pu� effettuare attivit� di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all�ordinamento di riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non � lecito, anche se l�ente designa esponenti delle forze dell�ordine in qualit� di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice (art. 19, comma 2, del Codice).

Tale circostanza si � ad esempio verificata presso alcuni enti locali che dichiarano di perseguire direttamente, in via amministrativa, finalit� di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorit� giudiziarie e alle forze di polizia. Vanno richiamate quindi in questa sede le riflessioni gi� suggerite in passato a proposito di talune ordinanze comunali in tema di prostituzione in luoghi pubblici (v. provv. 26 ottobre 1998, in Bollettino del Garante n. 6/1998, p. 131).

Bench� effettuata per la cura di un interesse pubblico, la videosorveglianza deve rispettare i principi gi� richiamati.

Quando il soggetto � realmente titolare di un compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e repressione di reati, per procedere ad una videosorveglianza di soggetti identificabili deve ricorrere un�esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene (ad esempio, in luoghi esposti a reale rischio o in caso di manifestazioni che siano ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli).

Non risulta quindi lecito procedere, senza le corrette valutazioni richiamate in premessa, ad una videosorveglianza capillare di intere aree cittadine "cablate", riprese integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze. Del pari � vietato il collegamento telematico tra pi� soggetti, a volte raccordati ad un "centro" elettronico, che possa registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire interi percorsi effettuati in un determinato arco di tempo.

Risulta parimenti priva di giustificazione l�installazione di impianti di videosorveglianza al solo fine (come risulta da casi sottoposti al Garante), di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o di fotografare, o di altri divieti relativi alle modalit� nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori.

Le specifiche norme di legge o di regolamento e le funzioni legittimamente individuate dall�ente costituiscono l�ambito operativo entro il quale il trattamento dei dati si intende consentito. Come prescritto dal Codice, l�eventuale comunicazione a terzi � lecita solo se espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).

Il Codice individua poi specifiche regole volte invece a consentire, in un quadro di garanzie, riprese audio-video a fini di documentazione dell�attivit� istituzionale di organi pubblici (artt. 20-22 e 65 del Codice).

Salvo i casi previsti per le professioni sanitarie e gli organismi sanitari, il soggetto pubblico non deve richiedere la manifestazione del consenso degli interessati (art. 18, comma 4, del Codice).

 

5.2. Informativa
Contrariamente a quanto prospettato da alcuni enti locali, l�informativa agli interessati deve essere fornita nei termini illustrati nel paragrafo 
3.1. e non solo mediante pubblicazione sull�albo dell�ente, oppure attraverso una temporanea affissione di manifesti. Tali soluzioni possono concorrere ad assicurare trasparenza in materia, ma non sono di per s� sufficienti per l�informativa che deve aver luogo nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza.

 

5.3 Accessi a centri storici
Qualora introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto dettato dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone ai comuni di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonch� di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).

I dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si pu� accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

 

5.4. Sicurezza nel trasporto urbano
Alcune situazioni di particolare rischio fanno ritenere lecita l�installazione su mezzi di trasporto pubblici di sistemi di videosorveglianza. Tali sistemi di rilevazione sono leciti anche presso talune fermate di mezzi urbani specie in aree periferiche che spesso sono interessate da episodi di criminalit� (aggressioni, borseggi, ecc.).

Valgono, anche in questi casi, le considerazioni gi� espresse a proposito della titolarit� in capo alle sole forze di polizia dei compiti di accertamento, prevenzione ed accertamento di reati, nonch� del diritto di accesso alle immagini conservate per alcune ore, cui si dovrebbe accedere solo in caso di illeciti compiuti.

Negli stessi casi, deve osservarsi particolare cura anche per ci� che riguarda l�angolo visuale delle apparecchiature di ripresa, nella collocazione di idonee informative a bordo dei veicoli pubblici e nelle aree di fermata - presso cui possono transitare anche soggetti estranei - e per quanto attiene alla ripresa sistematica di dettagli o di particolari non rilevanti riguardanti i passeggeri.

 

5.5. Deposito dei rifiuti
In applicazione dei principi richiamati, il controllo video di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose � lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure. Come gi� osservato, il medesimo controllo non � invece lecito - e va effettuato in altra forma - se � volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalit� e orario di deposito dei rifiuti urbani.

 

6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI


6.1. Consenso
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi � il consenso preventivo espresso dall�interessato, oppure uno dei presupposti di liceit� previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).

In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza da parte di privati ed enti pubblici economici, la possibilit� di raccogliere lecitamente il consenso pu� risultare, in concreto, fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalit� di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non � agevole o non � possibile contattare prima del trattamento. Ci� anche in relazione a finalit� (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni servizi.

Il consenso, oltre alla presenza di un�informativa preventiva e idonea, � valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non � pertanto valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti, consistenti ad esempio nell�implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell�avvenuto accesso a determinati luoghi.

Nel settore privato, fuori dei casi in cui sia possibile ottenere un esplicito consenso libero, espresso e documentato, vi pu� essere la necessit� di verificare se esista un altro presupposto di liceit� utilizzabile in alternativa al consenso, come indicato nel paragrafo successivo.

 

6.2. Bilanciamento degli interessi

6.2.1. Profili generali
Un�idonea alternativa all�esplicito consenso va ravvisata nell�istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento d� attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini pu� avvenire senza consenso, qualora, con le modalit� stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell�intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalit� di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

Considerata l�ampia serie di garanzie e condizioni sopra indicate, non appare necessario che il Garante, per alcuni trattamenti in ambito privato di seguito indicati, prescriva ulteriori condizioni e limiti oltre quelli gi� richiamati in premessa.

6.2.2. Registrazione delle immagini
I trattamenti di dati possono essere pi� invasivi rispetto alla semplice rilevazione, qualora siano registrati su supporti oppure abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati, talora solo per effetto di un dispositivo di allarme programmato. E ci� in considerazione delle molteplici attivit� di elaborazione cui i dati, possono essere sottoposti anche ad altri fini.

In presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio tali registrazioni sono consentite a protezione delle persone, della propriet� o del patrimonio aziendale (ad esempio, rispetto a beni gi� oggetto di ripetuti e gravi illeciti), relativamente all�erogazione di particolari servizi pubblici (si pensi alle varie forme di trasporto) o a specifiche attivit� (che si svolgono ad esempio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che comportano la presenza di denaro o beni di valore, o la salvaguardia del segreto aziendale od industriale in relazione a particolari tipi di attivit�).

6.2.3. Videosorveglianza senza registrazione
Nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati legittimi interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attivit� criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni (es., gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici postali). La videosorveglianza pu� risultare eccedente e sproporzionata quando sono gi� adottati altri efficaci dispositivi di controllo o di vigilanza oppure quando vi � la presenza di personale addetto alla protezione.

Nell�uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), il trattamento deve essere effettuato con modalit� tali da limitare l�angolo visuale all�area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

6.2.4. Videocitofoni
Sono ammissibili per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni o altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni senza registrazione. Tali apparecchiature sono dislocate abitualmente all�ingresso di edifici o immobili in corrispondenza di campanelli o citofoni, appunto per finalit� di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare. La loro esistenza deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente rilevabile, quando non sono utilizzati per fini esclusivamente personali (art. 5, comma 3 del Codice).

Altri dispositivi di rilevazione e controllo, invece, spesso non sono facilmente individuabili anche per mancanza di informativa, n� la loro collocazione � altrimenti segnalata. In alcuni casi, poi, pi� telecamere collocate anche all�interno di un edificio (pianerottoli, corridoi, scale) si attivano contemporaneamente e, sia pure per un tempo limitato, riprendono le persone fino all�ingresso negli appartamenti. Anche in questi casi � necessaria una adeguata informativa.

6.2.5. Riprese nelle aree comuni
L�installazione degli strumenti descritti nel paragrafo precedente, se effettuata nei pressi di immobili privati e all�interno di condominii e loro pertinenze (es. posti auto, box), bench� non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l�adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice). Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l�angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l�accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l�abitazione di altri condomini.

Il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di pi� proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multipropriet�), da studi professionali, societ� o da enti no-profit.

L�installazione di questi impianti � ammissibile esclusivamente in relazione all�esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti gi� verificatisi, oppure nel caso di attivit� che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico).

La valutazione di proporzionalit� va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure gi� adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi).

 

7. PRESCRIZIONI E SANZIONI

Il Garante invita tutti gli operatori interessati ad attenersi alle prescrizioni illustrate e a quelle definite opportune parimenti indicate nel presente provvedimento, in attesa dei pi� specifici interventi che potranno derivare in materia da un c.d. provvedimento di verifica preliminare di questa Autorit� (art. 17 del Codice), oppure dal codice deontologico che il Garante ha promosso per disciplinare in dettaglio altri aspetti del trattamento dei dati personali effettuato "con strumenti elettronici di rilevamento di immagini" (art. 134 del Codice).

Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati �, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:

  • all�inutilizzabilit� dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);
  • all�adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall�autorit� giudiziaria civile e penale;
  • all�applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 s. del Codice).

 

TUTTO CI� PREMESSO IL GARANTE:

  1. prescrive ai titolari del trattamento nei settori interessati, ai sensi dell�art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, le misure necessarie ed opportune indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
  2. individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell�art. 24, comma 1, lett. f) del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza pu� essere effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati;
  3. individua in allegato un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione.

Roma, 29 aprile 2004

IL PRESIDENTE
Rodot�

IL RELATORE

Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

 

  • Per le modalit� di utilizzazione del modello si veda il paragrafo   3.1.
     
  • Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".

 

Immagine in formato:

  • .EPS 
  • .JPG
  • .GIF

     

                                           UN PARERE LEGALE: tratto dalla sezione "NEWS ED EVENTI" del sito dell'Ordine dei Medici della provincia di Bologna:  

                      http://www.odmbologna.it/news/archives/2008/06/videosorveglianza_e_tutela_della_privacy_un_parere_legale.php

    "Videosorveglianza e Tutela della Privacy: Un Parere Legale

    pubblicata il 3 Giugno 2008


     

    L'Avv. Alberto Santoli dello Studio Legale Associato Zuffi - Santoli - di Buono, ci ha fatto pervenire dietro nostra sollecitazione un parere legale riguardo ai problemi che possono sorgere in materia di tutela della privacy a seguito dell'installazione di apparecchiature per la videosorveglianza attigue agli accessi alle sale di aspetto. Lo pubblichiamo integralmente.

    OGGETTO: VIDEOSORVEGLIANZA E TUTELA DELLA PRIVACY
    LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
    PER L�ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE
    DI CONTROLLO E REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI
    IN SALA D�ATTESA ED ALL�INTERNO
    DI UN AMBULATORIO SPECIALISTICO

     

    La problematica sottoposta all�attenzione dello scrivente, involge una valutazione circa liceit� ed eventuali condizioni di esercizio di un servizio di videosorveglianza collocarsi all�interno della zona di attesa di una struttura ambulatoriale specialistica privata, ai dichiarati fini di prova e controllo degli accessi, di governo ambientale - rispetto a quanto possa ipoteticamente verificarsi in tale contesto � anche a tutela della sicurezza dei pazienti/ospiti e degli stessi sanitari ivi operanti.

    Verr� peraltro considerata la possibilit� di estendere tale forma di controllo videoregistrato anche ai locali ove specificamente viene svolta attivit� e prestazione medica.

    La disciplina di riferimento, in ragione della quale individuare limiti e condizioni per l�attuazione dell�evidenziato proposito, va ricercata, oltre che nel Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03), negli interventi resi dal Garante di settore ed espressamente dedicati al tema della videosorveglianza, primo fra tutti il provvedimento a carattere generale licenziato in data 29 aprile 2004.

    Richiamando le specifiche disposizioni dettate in via generale dal Codice della Privacy, tale provvedimento esplicita infatti il significato e la portata dei principi e delle regole generali delineabili in riferimento a questo particolare sistema di controllo ritenuto particolarmente invasivo e quindi sottoposto a rigide condizioni di esercizio.

    Il Garante sottolinea in modo particolare il rispetto dei principi generali di necessit� e proporzionalit� del trattamento (intendendosi per trattamento qualsivoglia operazione o complesso di operazioni sui dati personali), a mente dei quali l�installazione di un sistema di controllo possa essere considerata lecita solo in quanto risulti essere strettamente necessaria al fine perseguito (dovendosi evitare �ogni uso superfluo ed eccessi e ridondanze�) e non altrimenti ottenibile ricorrendo a strumenti alternativi parimenti efficaci e meno invasivi (in questo senso rileva anche la durata di conservazione delle riprese effettuate).


    In ordine agli adempimenti di necessario espletamento onde poter procedere all�installazione di un�apparecchiatura di videosorveglianza, sussiste una sostanziale distinzione a seconda che i dati raccolti vengano o meno considerati di natura �sensibile�: in caso positivo la normativa richiede il rispetto di garanzie e tutele particolarmente rigide, tali da rendere di fatto
    estremamente complesso ed artificioso il puntuale rispetto delle prescrizioni di legge.

    A norma dell�art. 26 del Codice della Privacy occorre inderogabilmente ottenere un consenso preventivo ed in forma scritta da parte dei soggetti videoregistrati, oltre che un�autorizzazione da parte del Garante: questi pu� pronunciarsi � pur con il meccanismo del silenzio dissenso � nel termine di 45 giorni dall�istanza e pu� in ogni caso imporre al richiedente il rispetto di determinate misure ed accorgimenti a tutela dei titolari dei dati sensibili trattati.

    Occorre notare come in sede di autorizzazione risulter� particolarmente rilevante e determinante nella concessione del nulla osta all�operazione di videosorveglianza la verifica da parte del Garante, oltre che del rispetto delle prescrizioni dettate in via generale dalla normativa, della rispondenza - da parte del trattamento di proposta realizzazione � del sopra ricordato principio di proporzionalit�: l�autorit� di controllo compir� dunque una valutazione comparativa degli interessi in esame, indicando se ed in quale misura il diritto alla privacy possa essere sacrificato (o parzialmente sacrificato) in favore dell�interesse qualificato perseguito con lo strumento di controllo ed evidenziando � in caso di responso negativo � l�opportunit� di ottenere il medesimo risultato mediante altri sistemi e rimedi.


    Nonostante il carattere determinante dell�elemento di discrimine sopra evidenziato, non risulta possibile procedere ad una classificazione certa (come semplice �dato personale� o come �dato sensibile�) del dato afferente la presenza all�interno di una sala d�attesa: si tratta infatti di una informazione che � quanto meno in astratto � potrebbe essere idonea a rilevare, �lo stato di salute� di un soggetto, con conseguente inserimento nell�ambito di quella categoria di dati assistitibili da una maggiore protezione.

    Nella fattispecie di riferimento deve inoltre evidenziarsi un elemento particolarmente importante nella valutazione della �sensibilit�� dell�informazione e della tutela da accordarsi alla stessa: se si tratta infatti di un ambulatorio specialistico, la sua frequentazione pu� gi� consentire un inquadramento del paziente

    dal punto di vista sanitario (mentre invece, in un ambulatorio di medicina, la semplice presenza non sarebbe in grado di rivelare alcunch� di specifico in ordine allo stato di salute del paziente, trattandosi di visite di carattere ordinario).

    Non sussiste, purtroppo, sul punto n� una normativa regolamentare specifica n� un consolidato orientamento da parte dell�autorit� garante, con ci� dovendosi conseguentemente compiere una valutazione di opportunit� circa rischi e benefici dell�operazione, considerando � da un lato � il carattere

    circoscritto dell�attivit� di controllo e � dall�altro � la particolare sensibilit� ed attenzione posta dall�opinione pubblica (e quindi e di riflesso dai singoli cittadini) sul tema della privacy e del rispetto della relativa disciplina.


    Per converso, la video registrazione all�interno dei locali dell�ambulatorio adibiti all�attivit� di visita dei pazienti, costituisce senza alcun dubbio un trattamento di dati sensibili e, come tale, non pu� che risultare sottoposta al regime assai pi� rigido sopra delineato: l�applicazione di quest�ultimo complesso di regole comporta � con ogni probabilit� � l�emanazione di un provvedimento negativo da parte del Garante, risultando difficilmente configurabile il rispetto dei principi di necessit� e proporzionalit�.

    Occorre in ogni caso sottolineare come il Codice della Privacy preveda una disciplina specifica per il trattamento dei dati in ambito sanitario, con esclusione � in alternativa ed in dipendenza dell�interesse (singolo o collettivo) perseguito - dell�autorizzazione del garante o del consenso dell�interessato: tali regole non risultano tuttavia applicabili al caso in esame, trattandosi � nella fattispecie � di una tipologia di trattamento non finalizzata alla tutela della salute dell�individuo e/o della collettivit�.

    Ci� posto e per quanto concerne la videoregistrazione nell�ambito della sala d�attesa, si pongono concretamente le seguenti possibilit�:

    a) adottando una impostazione pi� cauta, quindi considerando l�attivit� di controllo in parola quale trattamento di dati sensibili, si dovr� provvedere ad ottenere il consenso scritto degli interessati e l�autorizzazione preventiva del garante;

    b) per converso, considerando quali semplici dati personali le informazioni raccolte mediante la videosorveglianza, si potr� omettere non solo l�autorizzazione del garante, ma altres� la richiesta del consenso, sulla base dell�autorizzazione concessa in via generale dal Garante mediante il provvedimento 29/04/04.

    A parere di chi scrive, considerata la delicatezza del tema e la particolare finalit� perseguita, non strettamente ed esclusivamente attinente alla tutela della sicurezza personale, dunque non rientrante tra quelle abitualmente e pacificamente considerate soddisfacenti il principio di necessit�, potrebbe essere opportuno adottare un approccio pi� cauto sottoponendo al Garante, anche nelle forme proprie del dialogo istituzionale, un quesito di portata generale circa la liceit� del trattamento di progettata realizzazione, anche al fine di ottenere un�indicazione precisa ed autentica sui limiti e sulle condizioni di esercizio dello stesso.

    Occorre comunque notare come, indipendentemente da quale delle prospettate alternative si possa percorrere, la normativa di riferimento ed il vigente provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia, impongano il rispetto di specifici accorgimenti:
    - apposizione di targhetta informativa presso i luoghi video sorvegliati → contenente l�informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti dell�art. 13 del Codice;
    - designazione di un responsabile del trattamento;
    - limitazioni nell�accesso ai dati raccolti (soprattutto qualora il sistema di controllo sia gestito mediante ricorso a personale esterno);
    - limitazione, in caso di registrazione delle immagini, del periodo di conservazione temporanea delle stesse (ai sensi delle indicazioni del Garante questo periodo non potrebbe superare il termine massimo di una settimana).

    Confidando di aver esaurientemente trattato il quesito in oggetto, si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno e per quant�altro occorrer possa.

    Cordiali saluti.

    Avv. Alberto Santoli"
     

     

Spdc

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